Articolo 18 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Separazione di processi

Dispositivo

Note

(1) L'art. 1, d.l. 24 novembre 2000, n. 341 convertito in l. 19 gennaio 2001, n. 4 ha aggiunto la seguente lettera. Si veda anche l'art. 5, d.l. 341/2000 che dispone l'applicazione di tale norma anche ai procedimenti già esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.l.

(2) Si tratta dei casi in cui il giudice puòtrattare separatamente processi riguardanti posizioni di imputati detenuti prossimi alla scarcerazione per decorrenza dei termini. In fase di indagini, è il pubblico ministero che per i medesimi motivi può disporre la separazione così come previsto dall'art. 130 disp. att. Ciò si verifica ad esempio nei processi con pluriindagati in cui per alcuni la misura custodiale è prossima alla scadenza: in tal caso il pubblico ministero può separare i procedimenti a carico delle persone sottoposte a misura cautelare in modo tale da consentire al giudice, una volta esercitata l'azione penale, di trattare con la celerità dovuta tali posizioni.

(3) Si tratta dei casi i cui la separazione non è obbligatoria, ma discrezionale. Il legislatore anche in questo caso ha voluto privilegiare le ragioni di speditezza del processo, qualora vi sia anche l'accordo delle parti. In tal caso non vi sarebbe alcun mutamento di competenza.

(4) Circa i procedimenti pendenti avanti al giudice di pace si veda l'art. 9, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274 contenente disposizioni relative alla competenza penale del giudice di pace, di cui all'articolo 14 della l. 468/99).

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. pen. n. 16354/2024

2Cass. pen. n. 3966/2022

3Cass. pen. n. 5046/2020

4Cass. pen. n. 57761/2018

5Cass. pen. n. 22065/2015

6Cass. pen. n. 15080/2011

7Cass. pen. n. 225/1999

8Cass. pen. n. 28233/1998

9Cass. pen. n. 1862/1998

10Cass. pen. n. 5943/1996

11Cass. pen. n. 1429/1996

12Cass. pen. n. 273/1996

13Cass. pen. n. 1740/1995

14Cass. pen. n. 12729/1994

15Cass. pen. n. 9481/1992