Articolo 30 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Proposizione del conflitto

Dispositivo

Note

(1) Affinché la denuncia di conflitto sia ritenuta ammissibile, è necessario che questa venga presentata per iscritto.

(2) Qualora si tratti di denuncia sollevata da una parte o dal pubblico ministero, il giudice non può far altro che trasmettere denuncia e copia degli atti in Cassazione, non essendo in grado di poterne valutare la fondatezza. Tuttavia, qualora si trattasse di un impulso a creare una situazione conflittuale, la questione verrà trattata come nel caso delle eccezioni di incompetenza.

(3) Si veda, per quanto riguarda i reati previsti dall'art. 90 della Cost. e per i reati ministeriali, l'art. 9 della l. 5 giugno 1989, n. 219 che recita:«1. Il comitato procede alle indagini relative ai reati di cui al comma 1 dell'articolo 5 anche nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia concorso negli stessi.2. Se il comitato ritiene che fatti per i quali procede l'autorità giudiziaria ordinaria o militare integrano taluno dei reati previsti dall'articolo90 della Costituzione, afferma la propria competenza indicando le persone nei cui confronti intende procedere e richiede la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, che provvede senza ritardo dopo aver dichiarato con sentenza la propria incompetenza.3. Tuttavia l'autorità giudiziaria, se ritiene che i fatti siano diversi da quelli previsti nell'articolo90 della Costituzione, pronuncia ordinanza con la quale ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione del conflitto. Nello stesso modo provvede quando ritiene che i fatti per i quali procedono il comitato o il Parlamento in seduta comune rientrino nella sua competenza».Si veda altresì l'art. 10, che dispone:«1. Qualora ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo90 della Costituzione, il Parlamento in seduta comune dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti all'autorità giudiziaria.2. Se l'autorità giudiziaria dissente dalla pronuncia di incompetenza del Parlamento o del comitato, provvede a norma del comma 3 dell'articolo 9».

Massime giurisprudenziali (19)

1Cass. pen. n. 36768/2023

2Cass. pen. n. 31660/2021

3Cass. pen. n. 25230/2021

4Cass. pen. n. 14006/2007

5Cass. pen. n. 17085/2006

6Cass. pen. n. 33526/2003

7Cass. pen. n. 25918/2001

8Cass. pen. n. 2630/1996

9Cass. pen. n. 1037/1995

10Cass. pen. n. 2890/1994

11Cass. pen. n. 4817/1993

12Cass. pen. n. 4493/1993

13Cass. pen. n. 3855/1993

14Cass. pen. n. 3588/1992

15Cass. pen. n. 3402/1991

16Cass. pen. n. 3023/1991

17Cass. pen. n. 3218/1991

18Cass. pen. n. 1671/1990

19Cass. pen. n. 888/1990