Articolo 33 bis Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale

Dispositivo

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 169 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n.51 relativo alle norme che hanno istituito il giudice unico, poi sostituito dall'art. 10 della l. del 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Lettera modificata dall'art. 8, L. 28/04/2015, n. 58 con decorrenza dal 28/05/2015.

(3) Tale lettera è stata sostituita dall'art. 6, del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Tale decreto rientra nell'insieme delle modifiche disciplinari in materia di diritto societario delegate al governo con legge delega n. 366 del 3 ottobre 2001. Per quanto attiene alla modifica della disciplina penale della società commerciali, in particolare, si veda quanto previsto alla lettera l) per cui è stato stabilito che i reati societari oggetto di riforma siano trattati dal tribunale in composizione collegiale . Ugualmente al tribunale collegiale spettano tutti i reati previsti dal codice civile in materia di società e consorzi previsti dal Titolo XI del Libro V del codice civile come modificato dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (in origine solo i reati di cui agli artt. 2621, 2628, 2629 e 2637 c.c., e connesse disposizioni estensive erano attribuiti alla competenza del tribunale in composizione collegiale). Le modifiche apportate sono notevoli in quanto volte ad enfatizzare l'aspetto preservativo di tali innovazioni; tuttavia, sebbene le modifiche siano in linea con le riforme degli ultimi anni, tanto da prevedere la classificazione di talune fattispecie come ipotesi contravvenzionali o di prevedere pene esigue per alcune ipotesi delittuose (si veda la legge Carotti, così come la depenalizzazione del '99 nonché l'attribuzione di competenza penale al giudice di pace) i primi commenti hanno disatteso le aspettative ignorando l'aspetto deflazionistico dell modifiche.

(4) Tale lettera è stata inserita dall'art. 5, c. 1, della l. del 19 marzo 2001, n. 92 relativa alla repressione del contrabbando di tabacchi lavorati.

(5) Lettera l) modificata dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.

(6) Lettera o) modificata dall'art. 4 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.

(7) Tale comma, disciplinante il criterio quantitativo, è stato oggetto di modifica dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479: in particolare i reati sanzionati con la pena della reclusione superiore a dieci anni sono stati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale.La predetta legge ha modificato altresì le attribuzioni del tribunale in composizione monocratica, introducendo il limite dei dieci anni di reclusione; infine ha stabilito che il calcolo della pena debba essere effettuato sulla base di quanto previsto dall'art. 4 c.p.p. - modificando quanto previsto dal d.lgs. del 19 febbraio 1998, n. 51 - piuttosto che sulla base della previsione di cui all'art. 157 c.p. relativo all'estinzione del reato per prescrizione. Rileva evidenziare quanto previsto dalla Suprema Corte circa la determinazione della pena: specifica infatti l'opportunità di prendere in considerazione la legge sostanziale relativa alle fattispecie e alle disposizioni di legge che la disciplinano coincidenti, di norma, con quanto previsto dal codice sul reato in generale (Cass. S.U. 7551/98). Infine, tale comma è stato inoltre modificato dall'art. 2 bis del d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella l. 5 giugno 2000, n. 144, il quale specifica che permangono nell'attribuzione del tribunale in composizione collegiale i reati sanzionati con la pena della reclusione superiore a dieci anni, anche qualora si trattasse di delitto tentato.

(8) È opportuno segnalare che spettano alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anche quei casi che sono stati espressamente previsti da disposizioni normative così come previsto dall'art. 33 ter, II comma, c.p.p.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 1656/2013

2Cass. pen. n. 21772/2011

3Cass. pen. n. 27254/2010

4Cass. pen. n. 17328/2004

5Cass. pen. n. 45798/2001

6Cass. pen. n. 27019/2001