Articolo 5 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Competenza della corte di assise

Dispositivo

Note

(1) Si vedano l. 10 aprile 1951, n. 287 e l. 24 novembre 1951, n. 1324.

(2) L'articolo si riferisce a diversi delitti tra cui quello di strage (art. 422 c.p.), di epidemia (art. 438 c.p.), di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.) e di omicidio volontario (art. 575 c.p.).

(3) Si veda il t.u. sulle leggi sugli stupefacenti.

(4) Lettera così modificata, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.l. 12 febbraio 2010, n. 10 convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 2010, n. 52. Il predetto decreto stabilisce altresì all'art. 1, comma 2, che si applicano tali disposizioni anche ai procedimenti in corso alla data di entrata dello stesso solo se non sia stata esercitata l'azione penale entro il 30 giugno 2010. Tuttavia,exart. 2, comma 1, dello stesso D.L., risulta competente ugualmente il tribunale anche se sia già stata esercitata l'azione penale - ma non sia stato anche aperto il dibattimento - per i delitti previsti dall'art. 416 bisc.p. comunque aggravati.

(5) E cioè, rispettivamente, per i reati di omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.).

(6) L'art. 6, l. della l. n. 228 dell'11 agosto 2003 (relativo alle misure contro la tratta delle persone) ha soppresso il richiamo agli articoli riportati in parentesi quadra. Pertanto, la competenza per tali reati è passata al tribunale in composizione collegiale (art. 33 bisc.p.p.).

(7) L'articolo esclude quindi dalla competenza della corte di assise di reati di cui agli artt.586,588 e593 c.p. che disciplinano rispettivamente i delitti di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, di rissa e di omissione di soccorso.

(8) Ovvero le norme riguardanti la punizione della ricostituzione del partito fascista.

(9) Si tratta delle norme che prevedono la repressione del delitto di genocidio.

(10) Ossia i delitti contro la personalità dello Stato (artt.241-313 c.p.).

(11) Il rinvio deve deve intendersi effettuato per i delitti di cui agli artt.241-245,247-249,252,253,255-258,261-265,267,269,270,270 bis,276,277,280,283-287,289,289 bis,295,303,305,306 c.p.

(12) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. 12 febbraio 2010, poi convertito nella L. 6 aprile 2010, n. 52.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. pen. n. 21590/2025

2Cass. pen. n. 42465/2024

3Cass. pen. n. 39746/2017

4Cass. pen. n. 13938/2014

5Cass. pen. n. 47655/2011

6Cass. pen. n. 37087/2010

7Cass. pen. n. 27254/2010

8Cass. pen. n. 4964/2010

9Cass. pen. n. 39139/2002

10Cass. pen. n. 5400/2000