Articolo 52 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Astensione

Dispositivo

Note

(1) Il testo inserito all'interno delle parentesi quadre è stato soppresso dall'art. 176, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.

(2) Il presente comma è stato sostituito dall'art. 176, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999. Il testo previgente recitava: «3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso la pretura, del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione».

(3) Il pubblico ministero può liberamente decidere se sussistono le condizioni per presentare dichiarazione di astensione: non è infatti passibile di dichiarazione di ricusazione, come invece avviene per il giudice.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 26429/2021

2Cass. pen. n. 12655/2016

3Cass. pen. n. 40159/2009

4Cass. pen. n. 7992/2005

5Cass. pen. n. 1581/1998

6Cass. pen. n. 5427/1995