Articolo 57 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

Dispositivo

Note

(1) L'articolo in esame individua i soggetti che appartengono alle forze di polizia giudiziaria: si evince che essi sono individui predisposti dalla legge a compiere attività investigativa, sia relativa all'accertamento dei reati, sia inerente l'acquisizione dellanotitia criminis.Di tal che, gli ufficiali adibiti esclusivamente a denunciare determinati fatti senza svolgere le indagini non posseggono la qualifica di polizia giudiziaria. Quando si limita a sottoscrivere atti verificatisi in sua presenza o da lui compiuti, redige relazione di servizio di quanto avvenuto così compiendo un atto pubblico fidefacente.

(3) Si veda l'art. 39 della l. n. 121 del 1 aprile 1981.

(4) Si veda l'art. 13, l. n. 53 del 1 febbraio 1989.

(5) Il corpo della polizia penitenziaria, costituito da personale civile che ricopre sia - quale ufficiale di p.g. - la qualifica di ispettore e sovrintendente di p.g. sia - quale agente di p.g. - quella di agente e assistente, ha sostituito, con l'art. 2 della l. n. 395 15 dicembre 1990, il corpo degli agenti di custodia.

(6) Si veda l'art. 13 della l. n. 538 del 4 maggio 1951.

(8) Il comma in esame si riferisce circa il personale direttivo dei Vigili del Fuoco, all'art. 16 della l. n. 469 del 13 maggio 1961; circa gli ufficiali sanitari, all'art. 40 del r.d. n. 1265 del 27 luglio 1934; circa il corpo dei Vigili Urbani, all'art. 5 della l. n. 65 del 7 marzo 1986; circa i funzionari doganali, all'art. 324 del d.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973; circa gli ispettori e i ricevitori dei monopoli algli artt. 7 e 19 del r.d. n. 577 del 14 giugno 1941; circa gli agenti consolari all'estero, agli artt. 46 e 52 del d.P.R. n. 200 del 5 gennaio 1967, n. 200; circa le capitanerie di porto, all'art. 1235 cod. nav.; circa i comandanti di navi ed aeromobili, all'art. 1235 cod. nav.; circa gli ispettori delle poste all'art. 32 cod. postale; circa gli addetti alle USL in materia infortunistica, all'art. 21 della l. n. 83323-12-1978, n. 833; circa i medici provinciali, all'art. 17 della l. n. 441 26 febbraio 1963; circa gli ingegneri del Corpo delle miniere all'art. 5 del d.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959.

(9) In taluni casi il pubblico ministero non delega lo svolgimento di alcuni atti né agli agenti né agli ufficiali di p.g. e deve compierli direttamente (si veda l'art. 370 c.p.p.); tuttavia gli ufficiali di p.g., essendo obbligati ad assisterlo nell'espletamento della sua attività, sono investiti del compito di assumere la documentazione relativamente agli atti da esso compiuti, come di provvedere alla redazione del verbale o delle sommarie annotazioni (art. 373 c.p.p.), perché il semplice agente non possiede la capacità certificante.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. pen. n. 13264/2025

2Cass. pen. n. 31930/2022

3Cass. pen. n. 6146/2020

4Cass. pen. n. 31231/2020

5Cass. pen. n. 50352/2016

6Cass. pen. n. 3220/2012

7Cass. pen. n. 11912/2003

8Cass. pen. n. 1975/1997

9Cass. pen. n. 10282/1996

10Cass. pen. n. 1169/1996

11Cass. pen. n. 553/1996

12Cass. pen. n. 8281/1995

13Cass. pen. n. 613/1995