Articolo 65 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Interrogatorio nel merito

Dispositivo

Note

(1) Quanto previsto dall'articolo si applica ove il soggetto abbia dichiarato di voler rispondere. In particolare stabiliscono che gli si deve spiegare in forma chiara e precisa il fatto attribuitogli, comunicare gli elementi di prova e, ove ciò non fosse controproducente per le indagini, indicare le fonti di prova. L'organo procedente effettua le domande rispettando i limiti previsti dall'art. 64 c.p.p.

(2) Come già anticipato, le fonti di prova vengono segnalate al soggetto sottoposto ad interrogatorio solo se non arrecano danni alle indagini. La norma deve infatti essere letta alla luce di quanto previsto al comma 1 dell'art. 329 c.p.p, in base al quale: "gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.".

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. pen. n. 18797/2023

2Cass. pen. n. 10728/2021

3Cass. pen. n. 6348/2015

4Cass. pen. n. 5738/2015

5Cass. pen. n. 205/2008

6Cass. pen. n. 6054/1997

7Cass. pen. n. 3607/1994

8Cass. pen. n. 281/1994

9Cass. pen. n. 1489/1993