Articolo 67 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Incertezza sull'età dell'imputato

Dispositivo

Note

(1) Ai sensi dell'art. 8 del codice del processo penale minorile:"1. Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. 2. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici."

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. pen. n. 8908/2021

2Cass. pen. n. 21312/2017

3Cass. pen. n. 1839/2017

4Cass. pen. n. 2690/2012

5Cass. pen. n. 18336/2003

6Cass. pen. n. 10041/2002

7Cass. pen. n. 2874/1998

8Cass. pen. n. 183/1997

9Cass. pen. n. 2993/1993

10Cass. pen. n. 2867/1992