Articolo 83 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Citazione del responsabile civile

Dispositivo

Note

(1) Con sent. 16 aprile 1998, n. 112, la Corte Cost. ha dichiarato l'illegittimità di tale articolo nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

(2) La citazione, su istanza di parte o del pubblico ministero, è il mezzo attraverso cui il responsabile civile assume il ruolo di parte nel processo; come per la parte civile, anche il responsabile civile è una parte eventuale del processo e subordinata all'esercizio dell'azione penale. Essendo l'istanza del decreto di citazione una domanda giudiziale, deve contenere ilpetitume lacausa petendi.

(3) In determinati casi caratterizzati da estrema urgenza (come ad es. nel giudizio direttissimo), può essere il pubblico ministero, autorizzato dalla legge all'esercizio dell'azione civile, a tutelare gli interessi della persona danneggiata sostituendosi al rappresentante del minore o dell'incapace momentaneamente assente.

(4) Come avviene per la costituzione di parte civile, la qualità di responsabile civile può essere acquisita in una determinata fascia temporale: ovvero tra l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento che avviene dopo la costituzione delle parti. Conseguentemente, in caso di mancato esercizio dell'azione civile in sede penale, il responsabile potrà partecipare al giudizio civile.

(5) Il decreto di citazione del responsabile civile viene disposto dal giudice a seguito di una valutazione sommaria circa la configurabilità astratta della pretesa della parte civile: il giudice effettua tale considerazione a seguito della richiesta di citazione presentata da quest'ultima.

(6) Il responsabile civile acquista la qualifica di parte una volta che il decreto di citazione emesso dal giudice viene notificato: la contumacia del responsabile non rileva.

(7) La Corte Costituzionale è intervenuta più volte nel dichiarare parte dell'articolo illegittimo (si veda nota sub 1); in particolare ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, c. 3, del c.p.p. (si veda Corte Cost. 17 novembre 1992, n. 453).

(8) La Corte costituzionale con sentenza 25 maggio - 24 giugno 2022, n. 159 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato".

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 20 ottobre - 25 novembre 2025, n. 170 (G.U. 1ª s.s. 26/11/2025, n. 48), ha dichiarato: 1) "l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato"; 2) "l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato".

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. pen. n. 29227/2025

2Cass. pen. n. 10652/2024

3Cass. pen. n. 42127/2021

4Cass. pen. n. 34156/2019

5Cass. pen. n. 58243/2018

6Cass. pen. n. 9814/2015

7Cass. pen. n. 3462/2008

8Cass. pen. n. 7291/2003

9Cass. pen. n. 994/2003

10Cass. pen. n. 36503/2002

11Cass. pen. n. 9224/2002

12Cass. pen. n. 15591/2001

13Cass. pen. n. 13450/2000