Articolo 83 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Citazione del responsabile civile
Dispositivo
(1)1. Il responsabile civile (2) per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo [77] comma 4, a richiesta del pubblico ministero (3). L'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere [529], [425], [651] c.p.p.].
2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento (4).
3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene (5):
4. Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'articolo [77] comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero. L'originale dell'atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede (6).
5. La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare [416] c.p.p.] o nel giudizio [491] c.p.p.]. La nullità [177]-[186] c.p.p.] della notificazione rende nulla la citazione (7).
6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile [80], [82] c.p.p.] (8) (9).
Note
(1) Con sent. 16 aprile 1998, n. 112, la Corte Cost. ha dichiarato l'illegittimità di tale articolo nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.
(2) La citazione, su istanza di parte o del pubblico ministero, è il mezzo attraverso cui il responsabile civile assume il ruolo di parte nel processo; come per la parte civile, anche il responsabile civile è una parte eventuale del processo e subordinata all'esercizio dell'azione penale. Essendo l'istanza del decreto di citazione una domanda giudiziale, deve contenere ilpetitume lacausa petendi.
(3) In determinati casi caratterizzati da estrema urgenza (come ad es. nel giudizio direttissimo), può essere il pubblico ministero, autorizzato dalla legge all'esercizio dell'azione civile, a tutelare gli interessi della persona danneggiata sostituendosi al rappresentante del minore o dell'incapace momentaneamente assente.
(4) Come avviene per la costituzione di parte civile, la qualità di responsabile civile può essere acquisita in una determinata fascia temporale: ovvero tra l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento che avviene dopo la costituzione delle parti. Conseguentemente, in caso di mancato esercizio dell'azione civile in sede penale, il responsabile potrà partecipare al giudizio civile.
(5) Il decreto di citazione del responsabile civile viene disposto dal giudice a seguito di una valutazione sommaria circa la configurabilità astratta della pretesa della parte civile: il giudice effettua tale considerazione a seguito della richiesta di citazione presentata da quest'ultima.
(6) Il responsabile civile acquista la qualifica di parte una volta che il decreto di citazione emesso dal giudice viene notificato: la contumacia del responsabile non rileva.
(7) La Corte Costituzionale è intervenuta più volte nel dichiarare parte dell'articolo illegittimo (si veda nota sub 1); in particolare ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, c. 3, del c.p.p. (si veda Corte Cost. 17 novembre 1992, n. 453).
(8) La Corte costituzionale con sentenza 25 maggio - 24 giugno 2022, n. 159 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato".
(9) La Corte costituzionale, con sentenza 20 ottobre - 25 novembre 2025, n. 170 (G.U. 1ª s.s. 26/11/2025, n. 48), ha dichiarato: 1) "l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato"; 2) "l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato".
Massime giurisprudenziali (8)
1Cass. pen. n. 9814/2015
In tema di colpa medica, non è configurabile la responsabilità civile in capo al medico titolare di assistenza sanitaria (cosiddetto medico di base) per i danni prodotti dalla condotta del proprio sostituto, svolgendo quest'ultimo, in assenza del medico titolare, l'attività professionale in nome e per conto proprio, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l'individuazione del sostituto sia stato effettutata dal medico sostituito.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 9814 del 6 marzo 2015)
2Cass. pen. n. 3462/2008
L'omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile che, presente nel giudizio di primo grado, ha proposto appello avverso la sentenza, integra una nullità a regime intermedio che può essere eccepita esclusivamente dalla parte illegittimamente pretermessa e non anche dall'imputato, il quale non vanta un interesse giuridicamente apprezzabile all'osservanza della disposizione violata.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 3462 del 23 gennaio 2008)
3Cass. pen. n. 7291/2003
Le questioni concernenti l'eventuale esclusione della parte civile o l'ammissibilità della citazione del responsabile civile, che già siano state poste e risolte nel giudizio di primo grado, non possono essere oggetto di mera riproposizione nel processo di appello, dovendosi considerare in tal caso irrevocabili le deliberazioni adottate in argomento nella fase antecedente di giudizio.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 7291 del 14 febbraio 2003)
4Cass. pen. n. 994/2003
Deve considerarsi atto abnorme, in quanto fuori dal sistema, il provvedimento con il quale il giudice dell'appello disponga, ex art. 604, comma 4 c.p.p., la regressione del procedimento al precedente grado di giudizio per consentire alla parte civile di citare, quale responsabile civile, altro soggetto, diverso da quello nei cui confronti ha inteso esercitare il proprio diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto abnorme, in quanto non può essere ricompreso nelle ipotesi di nullità previste dall'art. 179 c.p.p. e dall'art. 180 c.p.p., ove non sanate, l'atto con cui il procedimento sia stato fatto regredire al primo grado per la rinnovazione della citazione di altro soggetto nella medesima qualità, nel caso in cui il responsabile civile citato sia stato estromesso dai giudici d'appello a causa del rilevato difetto di legittimazione passiva).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 994 del 14 gennaio 2003)
5Cass. pen. n. 36503/2002
Ai fini della responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente, è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se il dipendente ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso la responsabilità civile del Ministero della Pubblica Istruzione per gli atti di violenza sessuale compiuti dal maestro di una scuola elementare in danno di sue alunne).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 36503 del 31 ottobre 2002)
6Cass. pen. n. 9224/2002
In tema di prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta dell'imputato di essere autorizzato a citare il responsabile civile non determina la sospensione del relativo termine, atteso che il differimento dell'udienza, in tale ipotesi, è determinato dalla necessità di consentire il concreto esercizio di una facoltà riconducibile al diritto di difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto computabile nel termine di prescrizione il periodo in cui il dibattimento era stato sospeso su richiesta dell'imputato, il quale era stato autorizzato dal giudice — a seguito della costituzione in udienza della parte civile — a citare la compagnia assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 9224 del 8 marzo 2002)
7Cass. pen. n. 15591/2001
In caso di esercizio dell'azione civile in sede penale, non è consentita la chiamata in causa da parte del responsabile civile di altro responsabile civile.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 15591 del 13 aprile 2001)
8Cass. pen. n. 13450/2000
L'azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie per fatto costituente reato commesso da magistrato va esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e non nei confronti del Ministro della giustizia, con la conseguenza che, ove l'azione sia stata esercitata nei confronti del Ministero della giustizia, la carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto processuale, si risolve in un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (perciò anche in sede di legittimità), col solo limite della formazione del giudicato sul punto, a nulla rilevando che l'art. 41 n. 260 del 1958 disponga che l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato va eccepito dall'Avvocatura dello Stato alla prima udienza, dovendosi ritenere che tale disposizione consenta di sanare l'errore dipendente dalla non corretta identificazione della persona alla quale notificare l'atto introduttivo (in relazione alla difficoltà di individuare chi rappresenta l'amministrazione in virtù del rapporto organico), non certo l'errore derivante dalla non corretta identificazione del soggetto passivo, che si risolve nellavocatio in iusdi un soggetto diverso dal legittimo contraddittore (e non nella semplice notificazione dell'atto a persona diversa dal rappresentante di quel contraddittore, in ogni caso correttamente identificato).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13450 del 30 dicembre 2000)