Articolo 89 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Dispositivo
- La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (1) [196], [197] c.p.] è citata per l'udienza preliminare [416] c.p.p.] o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato.
- Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile (2). Non si applica la disposizione dell'articolo [87] comma 3 (3).
Note
(1) È il codice penale ad individuare chi siano i soggetti civilmente obbligati. Agli artt.196 e197 c.p. sono indicate: a) le persone fisiche rivestite di autorità o incaricate della direzione o vigilanza sull'imputato, sempre che il condannato sia incriminato per la violazione di disposizioni che il civilmente obbligato avrebbe dovuto provvedere a far rispettare (c.d. responsabilità per culpa in vigilando); b) le persone giuridiche (esclusi gli enti territoriali), sempre che un proprio dipendente, amministratore, legale rappresentante sia stato condannato per aver violato gli obblighi inerenti all'attività o per aver compiuto il reato nell'interesse dell'ente giuridico (c.d. responsabilità obiettiva).
(2) La citazione in giudizio avviene quindi per l'udienza preliminare o comunque entro l'apertura del dibattimento.
(3) Il giudice è l'unico soggetto autorizzato a disporre l'esclusione del civilmente obbligato dal processo; ciò può avvenire su richiesta di parte (del pubblico ministero, dell'imputato o del civilmente obbligato stesso), oppure anche d'ufficio se emerge che in capo dell'asserito civilmente obbligato non sussiste alcun obbligo di garanzia in relazione al fatto-reato oggetto di accertamento. In caso di abbreviato il predetto non può essere escluso poiché la sua responsabilità viene accertata solo in sede penale. A contrario, sebbene non vi sia alcuna disposizione espressa, si deve ritenere non applicabile tale principio anche in caso di giudizio di applicazione pena su richiesta delle partiexart.444 c.p.p.: in caso di accordo tra le parti, è implicita la rinuncia all'azione avverso il civilmente obbligato.