Articolo 391 novies Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Attività investigativa preventiva

Dispositivo

(1)1. L'attività investigativa prevista dall'articolo [327] (2), con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.

2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.

Note

(1) Tale articolo, come l'intero Titolo all'interno del quale è inserito, è stato aggiunto dall'art. 11, della l. 7 dicembre 2000, n. 397.

(2) Si tratta delle investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, che possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici ex art. 327 bis.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 1599/2007

Spetta al giudice dell'esecuzione, e non al giudice competente per la revisione, la cognizione dell'istanza difensiva proposta nell'esercizio dell'attività di investigazione preventiva e diretta all'autorizzazione per il prelievo di frammenti ossei di cadaveri al fine di accertamenti scientifici, specificamente l'esame del DNA, funzionali alla successiva promozione del giudizio di revisione. (Mass. redaz.).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1599 del 19 gennaio 2007)