Articolo 391 quater Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione

Dispositivo

(1)1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.

2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli [367] e [368].

Note

(1) Tale articolo, come l'intero Titolo all'interno del quale è inserito, è stato aggiunto dall'art. 11, della l. 7 dicembre 2000, n. 397.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 42588/2005

In tema di indagini difensive, la possibilità di accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico ai sensi dell'art. 391 septies cod. proc. pen., prevede per il difensore esclusivamente la possibilità di ispezione dei luoghi, ma non i poteri di perquisizione al fine di acquisire documentazione. Ne consegue che tale attività non è consentita in quanto espressamente disciplinata dall'art. 391 quater cod. proc. pen., solo con riferimento alla Pubblica Amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha sottolineato come i poteri derivanti dall'art. 391 septies vadano letti insieme alla disciplina prevista dall'art. 391 sexies, che regola l'accesso ai luoghi, e che consente di procedere esclusivamente alla descrizione dei luoghi medesimi o delle cose e di eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, redigendo apposito verbale, e all'art. 391 quater cod. proc. pen. che si riferisce esclusivamente alla richiesta di documentazione alla Pubblica Amministrazione).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 42588 del 12 ottobre 2005)