Articolo 391 septies Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico
Dispositivo
(1)1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità (2).
2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo [120].
3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
Note
(1) Tale articolo, come l'intero Titolo all'interno del quale è inserito, è stato aggiunto dall'art. 11, della l. 7 dicembre 2000, n. 397.
(2) Tale autorizzazione del giudice per le indagini preliminari è dovuta in quanto l'accesso in esame è destinato ad incidere sul diritto all'inviolabilità del domicilio di cui all'art. 14 Cost.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 42588/2005
L'articolo 391 septies c.p.p. regola esclusivamente l'accesso del difensore ai luoghi privati o non aperti al pubblico, ed è escluso che esso consenta l'acquisizione documentale. Quest'ultima, infatti, è espressamente disciplinata — ma solo con riferimento alla pubblica amministrazione — dall'articolo 391 quater c.p.p., il quale ha mutato il modello comportamentale previsto dall'articolo 256 c.p.p., che impone l'immediata consegna all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, degli atti e dei documenti custoditi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 c.p.p.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 42588 del 12 ottobre 2005)