Articolo 101 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Difensore della persona offesa

Dispositivo

Note

(1) Tale periodo è stato inserito dall'art. 2, d.l. 14 agosto 2013, n. 93 relativo a disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, come modificato dalla l. di conversione 15 ottobre 2013, n. 119, in vigore dal 16 ottobre 2013.

(2) Differentemente da quanto previsto per il difensore dell'imputato e delle altre parti private regolarmente costituite, il difensore della parte offesa non ha i medesimi poteri di rappresentanza riconosciuti ai predetti (si vedano gli artt.99 e100 c.p.p.). A titolo esemplificativo, non gli è riconosciuta la possibilità di presentare personalmente impugnazioni di sorta.

(3) Si vedano gli artt.24 e33 disp. att.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. pen. n. 27945/2014

2Cass. pen. n. 41104/2013

3Cass. pen. n. 47473/2007

4Cass. pen. n. 26549/2006

5Cass. pen. n. 37562/2004

6Cass. pen. n. 35126/2002

7Cass. pen. n. 31922/2001

8Cass. pen. n. 2064/2000

9Cass. pen. n. 1408/1998

10Cass. pen. n. 1282/1996

11Cass. pen. n. 2569/1995

12Cass. pen. n. 5024/1993