Articolo 103 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Garanzie di libertà del difensore

Dispositivo

Note

(1) Comma così modificato ex art. 1, l. 7-12-2000, n. 397 (Indagini difensive).

(2) L'operatività dei limiti e delle garanzie previste per le ispezioni e perquisizioni da eseguire negli uffici dei difensori non è subordinata alla condizione che tali atti siano disposti dall'autorità giudiziaria nello stesso procedimento in cui è svolta l'attività difensiva. Ne consegue, ad esempio, che deve ritenersi illegittima la perquisizione di uno studio di un difensore disposta dal P.M. ed eseguita dalla p.g. senza l'osservanza delle prescrizioni dell'art. 103, commi 3 e 4, anche se con riferimento ad un procedimento diverso da quello in cui era svolta l'attività difensiva (Cass. Sez. Un. 24/1994). Il divieto di sequestrare presso i difensori previsto dal comma 2 non è limitato all'ipotesi in cui il sequestro è disposto nell'ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l'attività difensiva. Inoltre, mentre per le ispezioni e per le perquisizioni la garanzia prevista è collegata ai locali dell'ufficio, per i sequestri (così come avviene anche per le intercettazioni e per il controllo della corrispondenza) la lettera del comma 2, con le parole iniziali («presso i difensori»), mostra che la garanzia è collegata direttamente alle persone (difensori e consulenti tecnici), sicché il divieto opera anche quando il sequestro si svolge in luogo diverso dall'ufficio. La norma estende le garanzie di libertà del difensore (già previste per i consulenti tecnici) anche agli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento in corso, e ciò in tema di sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa (che risulta vietato, salvo che costituiscano corpo del reato, ai sensi del co. 2 dell'art. 103 c.p.p.) e in tema di intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni intercorrenti tra il difensore, gli investigatori privati autorizzati e incaricati, i consulenti tecnici, e i loro ausiliari, nonché tra costoro ed i soggetti assistiti (intercettazioni, dunque, vietate ai sensi del co. 5 dell'art. 103 c.p.p. e, se operate, inutilizzabili ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, sempre che il contenuto delle conversazioni sia inerente al mandato difensivo). Per quanto riguarda l'estensione qui operata, va notato che la tutela accordata agli investigatori privati è espressamente sottoposta ad una duplice condizione: -- che gli stessi risultino autorizzati (secondo la disciplina di settore, consistente nelle previsioni normative di cui al r.d. n. 773 del 18-6-1931, artt.133-141, integrate dall'art. 222 disp. att.) allo svolgimento, in via generale, di detta attività; -- che vi sia un formale incarico (conferito dal difensore) relativo ad uno specifico procedimento. Va altresì notato, in punto di limiti alla sequestrabilità che l'art. 103 co. 2 espressamente consente, in deroga al generale divieto, il sequestro del corpo del reato anche presso i soggetti protetti (difensore, consulenti tecnici, investigatori privati).

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 9, D. Lgs. 29/12/2017, n. 216 con decorrenza dal 26/01/2018 ed applicazione alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019. Successivamente, il D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".

(4) Il D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020".

(5) I commi 6-bis e 6-ter sono stati introdotti dall'art. 2, comma 1, lettera a) della L. 9 agosto 2024, n. 114.

Massime giurisprudenziali (26)

1Cass. pen. n. 44941/2024

2Cass. pen. n. 44892/2022

3Cass. pen. n. 27988/2020

4Cass. pen. n. 8295/2018

5Cass. pen. n. 19255/2017

6Cass. pen. n. 55253/2016

7Cass. pen. n. 26323/2014

8Cass. pen. n. 9884/2014

9Cass. pen. n. 12155/2012

10Cass. pen. n. 15208/2010

11Cass. pen. n. 38578/2008

12Cass. pen. n. 34065/2006

13Cass. pen. n. 31177/2006

14Cass. pen. n. 35656/2003

15Cass. pen. n. 10664/2003

16Cass. pen. n. 2816/2003

17Cass. pen. n. 3513/1997

18Cass. pen. n. 2588/1995

19Cass. pen. n. 2337/1995

20Cass. pen. n. 1906/1995

21Cass. pen. n. 2576/1994

22Cass. pen. n. 2604/1994

23Cass. pen. n. 25/1994

24Cass. pen. n. 24/1994

25Cass. pen. n. 3804/1993

26Cass. pen. n. 3304/1993