Articolo 275 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Particolari modalità di controllo

Dispositivo

Note

(1) Il presente articolo è stato introdotto dall’art. 16, comma 2, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341 convertito nella l. 19 gennaio 2001, n. 4.

(2) Tale comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.

(3) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lettera a) della L. 24 novembre 2023, n. 168, che ha sostituito le parole ",quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria" con le seguenti ", previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria".

(4) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) del D.L. 29 novembre 2024, n. 178, convertito con modificazioni dalla L. 23 gennaio 2025, n. 4. Sono state inserite, dopo le parole "fattibilità tecnica", le parole ", ivi inclusa quella operativa,". Questo intervento deve essere letto unitamente all'introduzione dell'art. 97 ter delle disp. att. c.p.p.che regolamenta le modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli275 bis,282 bise282 terdel codice.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 20769/2016

2Cass. pen. n. 555/2016

3Cass. pen. n. 39529/2015

4Cass. pen. n. 27973/2004

5Cass. pen. n. 47413/2003