Articolo 280 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Condizioni di applicabilità delle misure coercitive

Dispositivo

Note

(1) Non rilevano dunque le contravvenzioni unitamente ai delitti per i quali è previsto un trattamento sanzionatorio inferiore a tre anni di reclusione.

(2) L'art. 1, del D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 94, ha sostituito la parola "quattro" con la parola "cinque" ed ha aggiunto il riferimento al delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.

(3) Il comma 3-bis è stato introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera b) della L. 24 novembre 2023, n. 168.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. pen. n. 20291/2017

2Cass. pen. n. 16176/2017

3Cass. pen. n. 32383/2010

4Cass. pen. n. 36930/2008

5Cass. pen. n. 36896/2007

6Cass. pen. n. 1244/1996

7Cass. pen. n. 4060/1994