Articolo 282 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Obblighi di comunicazione
Dispositivo
(1)1. I provvedimenti di cui agli articoli [282] e [282] sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo [299], comma 2.
1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa è informata della facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo (2).
Note
(1) Tale articolo è stato introdotto dall'art. 9, del D.L. 23 febbraio.2009, n. 11 e poi modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 poi convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo precedente stabiliva: "1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio. "
(2) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 11 febbraio 2015, n. 9.