Articolo 285 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall’art. 1, comma 3, della l. 21 aprile 2011, n. 62.

(2) Il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 3 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, il quale ha soppresso le parole “donna incinta o” e, dopo le parole “madre di prole di età”, ha inserito le seguenti “superiore a un anno e” ed ha aggiunto infine il seguente periodo “Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, la custodia può essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri”.