Articolo 287 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Condizioni di applicabilità delle misure interdittive
Dispositivo
1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari (1), [289] 2, [290] 2], le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Note
(1) Le disposizioni riguardanti le singole misure interdittive derogano a tale regola generale con riferimento a determinate figure delittuose (es. artt.288,289 e290).
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 42588/2011
Ai fini dell'applicazione di una misura interdittiva (nella specie sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale nei confronti di un medico accusato di omicidio colposo) il giudice deve esaminare ed apprezzare compiutamente le concrete modalità di commissione del fatto costituente reato e tutti gli altri parametri enunciati nell'art. 133 cod. pen. che possono evidenziare la personalità del soggetto; occorre, inoltre, considerare il grado della colpa, valutando il grado di difformità della condotta dell'autore rispetto alle regole cautelari violate, al livello di evitabilità dell'evento ed al "quantum" di esigibilità dell'osservanza della condotta doverosa pretermessa. (Annulla con rinvio, Trib. lib. L'Aquila, 26/05/2011).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 42588 del 3 novembre 2011)
2Cass. pen. n. 10500/2007
In tema di responsabilità per gli illeciti dipendenti da reato, nei confronti dell'ente possono essere applicate in sede cautelare, sempre che ricorrano i presupposti delfumus delictie delpericulum in mora, soltanto le sanzioni interdittive che siano irrogabili all'esito del giudizio di merito in quanto previste dalla legge in relazione al tipo di reato a cui si ricollega la responsabilità dell'ente. (Mass. redaz.).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 10500 del 12 marzo 2007)
3Cass. pen. n. 12499/2005
È inammissibile, per carenza d'interesse, l'impugnazione del P.M. in relazione alla sola gravità del quadro indiziario, allorquando il Gip abbia rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare personale interdittiva ritenendo insussistenti anche le esigenze cautelari.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 12499 del 4 aprile 2005)