Articolo 290 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali

Dispositivo

Note

(1) Trattasi di un richiamo, in chiave cautelare, delle pene accessorie previste, in caso di sentenza di condanna, dagli artt.35 e35 bisc.p.

(2) Il riferimento è dunque ai reati di turbata libertà degli incanti (art. 353), inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355), falsa perizia o interpretazione (art. 373), patrocinio o consulenza infedele (art. 380) e altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico (art. 381).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 12827/2018

2Cass. pen. n. 10607/2018

3Cass. pen. n. 3106/1999