Articolo 301 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie

Dispositivo

Note

(1) Le rinnovazione consiste in una applicazione della medesima misura, attraverso una nuova ordinanza applicativa, disposta dal giudice su richiesta del P.M.

(2) La Corte Cost. con sent. 8 giungo 1994, n. 219 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma, nella parte in cui non prevede che, ai fini dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura.

(3) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 14 della l. 8 agosto 1995, n. 332.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. pen. n. 31244/2009

2Cass. pen. n. 2469/2007

3Cass. pen. n. 2255/1997

4Cass. pen. n. 3346/1996

5Cass. pen. n. 921/1996

6Cass. pen. n. 5629/1996

7Cass. pen. n. 4310/1996

8Cass. pen. n. 44/1995

9Cass. pen. n. 101/1993