Articolo 308 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare
Dispositivo
1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare [281], [282], [283] perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione [293] è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo [303] (1).
2. Le misure interdittive [287]-[290] non possono avere durata superiore a dodici mesi perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma (2).
[2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli [314], [316], [316], [316], [317], [318], [319], [319], [319], primo comma, e [320] del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo [303] (3).
3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie [28]-[37] c.p.] o di altre misure interdittive (4).
Note
(1) Alla custodia cautelare si considera debbano ritenersi equiparabili gli arresti domiciliari.
(2) Comma così sostituito dall'art. 10 comma 1 L. 16 aprile 2015, n. 47.
(3) Tale comma è stato inserito dall’art. 1, comma 78, della l. 6 novembre 2012, n. 190 e abrogato dall'art. 10 comma 2 L. 16 aprile 2015, n. 47.
(4) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 83, comma 4) che "Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale".Ha inoltre disposto (con l'art. 83, comma 9) che "Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020".
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. pen. n. 4178/2017
In tema di misure interdittive, la flessibilità della disciplina relativa al termine di durata prevista dall'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termine indicato nell'ordinanza, a maggior ragione là dove questo coincida con quello massimo legale.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4178 del 27 gennaio 2017)
2Cass. pen. n. 11748/2014
In tema di durata delle misure cautelari personali interdittive, la disposizione speciale contenuta nell'art. 308, comma secondo bis, c.p.p., secondo cui le stesse perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione, si applica ai soli delitti contro la P.A. ivi indicati, e non anche alle corrispondenti fattispecie tentate, in quanto il comma secondo bis non contiene alcun riferimento a queste ultime, e, quindi, per le stesse opera la regola generale prevista dal comma secondo del medesimo articolo, che fissa il più breve termine di due mesi.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11748 del 11 marzo 2014)
3Cass. pen. n. 1420/1996
In tema di misure cautelari personali non sussiste l'interesse alla decisione dell'impugnazione proposta avverso il provvedimento applicativo di una misura interdittiva, quando questa abbia perso efficacia per il decorso del termine massimo (due mesi) di durata. A siffatta misura, invero, non si estende l'istituto della riparazione pecuniaria, che solo può giustificare la persistenza dell'interesse all'impugnazione quando la misura sia cessata.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1420 del 21 giugno 1996)
4Cass. pen. n. 1536/1993
I termini di durata massima stabiliti dall'art. 303 c.p.p. si riferiscono alla custodia cautelare in generale, ossia ad una categoria più vasta della custodia cautelare in carcere che si pone rispetto alla prima in un rapporto di genere a specie. Conseguentemente anche agli arresti domiciliari si applicano i termini previsti da detta norma e non quelli di cui al successivo art. 308 c.p.p., atteso che il quinto comma dell'art. 284 c.p.p. equipara gli arresti domiciliari alla custodia cautelare.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1536 del 25 agosto 1993)