Articolo 312 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Condizioni di applicabilità

Dispositivo

Note

(1) Le misure di sicurezza possono essere disposte nei confronti del minore di età, dell'infermo di mente, dell'ubriaco abituale, della persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, l'applicazione provvisoria del ricovero in riformatorio, in ospedale psichiatrico giudiziario, o in casa di custodia ex art. 206.

(2) Per la loro applicazione è richiesto il ricorre di determinati presupposti. In primo luogo, la presenza accertata di gravi indizi di commissione del fatto, seguita dall'esclusione di cause di non punibilità o di estinzione ex art. 273. In secondo luogo, si richiede l'accertamento in concreto della pericolosità sociale del soggetto.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. pen. n. 35598/2007

2Cass. pen. n. 3076/2004

3Cass. pen. n. 31309/2002

4Cass. pen. n. 5535/1999

5Cass. pen. n. 333/1998

6Cass. pen. n. 1274/1997

7Cass. pen. n. 3450/1996

8Cass. pen. n. 1730/1995

9Cass. pen. n. 3976/1992

10Cass. pen. n. 2552/1990