Articolo 323 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Perdita di efficacia del sequestro preventivo
Dispositivo
1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere [425], ancorché soggetta a impugnazione [428], il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'articolo [240] del codice penale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.
2. Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova [187], [253], [262], il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari (1).
3. Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate [240] c.p.].
4. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo [316] (2).
Note
(1) Trattasi dell'ipotesi di conversione del sequestro preventivo in sequestro probatorio, che si concretizza in presenza di un interesse sotto il profilo probatorio in relazione alla cosa oggetto della misura cautelare.
(2) In tali ipotesi invece si attua una conversione da sequestro preventivo a sequestro conservativo, sia nell'ipotesi di sentenza di condanna, sia di proscioglimento o di non luogo a procedere, in quanto soggette a impugnazione, e al di fuori dell'eventualità di cui al comma terzo del presente articolo e sempre che non permanga l'esigenza cautelare ex art. 321.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. pen. n. 50946/2017
In tema di misure cautelari reali, è inammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice, ai sensi dell'art. 323, comma 4, cod. proc. pen., dispone su istanza del pubblico ministero che sulle cose già oggetto di sequestro preventivo sia mantenuto il sequestro con le finalità conservative di cui all'art. 316 cod. proc. pen.; né il rimedio inammissibilmente esperito può convertirsi in richiesta di riesame, previa trasmissione degli atti al giudice competente, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 324, comma 1, cod. proc. pen.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 50946 del 8 novembre 2017)
2Cass. pen. n. 40388/2009
In tema di misure cautelari reali, quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna deve escludersi l'esecutività immediata dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo anche nell'ipotesi in cui non ne sia stata disposta la confisca, salvo che le esigenze cautelari giustificative del vincolo siano cessate. (Fattispecie relativa ad una sentenza di condanna intervenuta in primo grado per i reati di associazione per delinquere e peculato, con un contestuale ordine di dissequestro e restituzione di beni mobili e conti correnti sequestrati all'imputato e alla coniuge).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 40388 del 16 ottobre 2009)
3Cass. pen. n. 699/1999
Dopo la sentenza definitiva, qualora non sia stata disposta la confisca e non vi sia stata conversione in sequestro conservativo ex art. 323, comma quarto, c.p.p., le cose sequestrate devono essere restituite a colui che prova di averne diritto, ed il sequestro non può essere mantenuto a garanzia né dei provvedimenti della P.A., né della demolizione ordinata ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985 n. 47. D'altro canto, mantenendo il sequestro del manufatto abusivo oltre la condanna definitiva si verrebbe a privare ingiustamente il proprietario del potere di ottemperare spontaneamente alla demolizione disposta dal giudice.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 699 del 29 marzo 1999)
4Cass. pen. n. 711/1997
In tema di reati edilizi, il sequestro preventivo di un immobile abusivo deve essere revocato con la sentenza di condanna di primo grado e il bene dovrà essere restituito agli aventi diritto. A tal fine sarà tuttavia necessario accertare in sede di restituzione se sia decorso il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione a demolire, che comporta l'automatica acquisizione e l'immediato trasferimento dell'immobile, dell'area di sedime e delle pertinenze urbanistiche, al patrimonio del comune, sempre che il proprietario non sia incolpevole o estraneo all'abuso.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 711 del 11 marzo 1997)
5Cass. pen. n. 8444/1993
In tema di reati edilizi, il sequestro preventivo ha, per sua natura e finalità, carattere provvisorio e cautelare: non può quindi — in tema di reati edilizi — essere mantenuto dopo la sentenza di condanna, sia perché questa interrompe la permanenza, che caratterizza i suddetti illeciti; sia perché l'eventuale reiterazione della condotta vietata dà luogo ad altra ipotesi di reato; sia perché il provvedimento perde efficacia con la pronuncia della suddetta decisione. (La Corte ha ritenuto compatibile l'ordine di demolizione delle opere abusive ed il dissequestro).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8444 del 8 settembre 1993)
6Cass. pen. n. 676/1993
In tema di restituzione di immobile sequestrato, perché abusivamente realizzato, il giudice deve, di regola, restituire lo stesso a colui al quale sia stata sottratta la disponibilità al momento dell'esecuzione del provvedimento di sequestro. Non è, infatti, consentita la restituzione in favore dell'amministrazione neppure al solo fine della demolizione, poiché questa è una sanzione amministrativa, applicabile direttamente dalla pubblica amministrazione medesima in sede di autotutela. L'immobile va restituito all'ente territoriale solo quando il predetto iter amministrativo sia stato completato (acquisizione e titolo per l'immissione in possesso) in modo incontestato e definitivo. (Nella specie la restituzione al comune, disposta con sentenza, è stata oggetto di annullamento da parte della Suprema Corte, in quanto priva di motivazione).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 676 del 25 gennaio 1993)