Articolo 342 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Richiesta di procedimento
Dispositivo
1. La richiesta di procedimento [8]-[11] c.p.] è presentata al pubblico ministero con atto sottoscritto dall'autorità competente (1).
Note
(1) Si tratta di un atto amministrativo irrevocabile di natura discrezionale con cui un'autorità pubblica, di norma il ministro della giustizia, chiede al P.M. di procedere per determinati reati.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. pen. n. 23181/2004
La richiesta di procedimento di cui all'art. 342 c.p.p. non perde efficacia o validità a seguito del decreto di archiviazione emesso ex art. 415 c.p.p., di guisa che nel caso di riapertura delle indagini non vi è la necessità di una nuova richiesta. (Fattispecie in tema di procedimento per delitto politico commesso all'estero).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 23181 del 17 maggio 2004)
2Cass. pen. n. 1173/1999
Poiché la richiesta di procedimento di cui agli artt. 9, terzo comma, c.p. e 342 c.p.p. non costituisce atto politico né può ritenersi atto riservato alla competenza esclusiva e personale del Ministro della giustizia, è valida ed efficace la richiesta sottoscritta dal direttore generale del ministero in virtù di delega amministrativa, anche di carattere generale, conferitagli dallo stesso Ministro.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 1173 del 8 aprile 1999)
3Cass. pen. n. 1837/1994
La condizione di procedibilità della richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ex art. 9, secondo comma, c.p., non può ritenersi integrata nel caso in cui la richiesta non sia stata sottoscritta personalmente dal ministro bensì da un funzionario del suo dicastero, senza neppure il rilascio di una specifica delega. Tale soluzione è imposta sia dal tenore dell'art. 342 c.p.p., che espressamente richiede la sottoscrizione dell'autorità competente, sia dal carattere di discrezionalità politica dell'atto, la cui adozione non può, pertanto, che essere riservata all'organo politicamente responsabile indicato dalla legge o, al più, delegata ad altro soggetto politico quale un sottosegretario di Stato.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1837 del 23 maggio 1994)
4Cass. pen. n. 4144/1993
Per la perseguibilità in Italia di un reato commesso all'estero in danno di un cittadino italiano, in ordine al quale vi sia stata la richiesta di procedimento del Ministro della giustizia occorre anche la querela della persona offesa ove si tratti di reato che se commesso in Italia sarebbe procedibile a querela.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4144 del 13 gennaio 1993)