Articolo 344 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

Dispositivo

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 2, comma 2, lettera a), della L. 27 settembre 2021, n. 134.

(2) La L. 27 settembre 2021, n. 134 ha disposto:- (con l'art. 2, comma 3) che il presente articolo si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020;- (con l'art. 2, comma 4) che "Per i procedimenti di cui al comma 3 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo344 bisdel codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge";- (con l'art. 2, comma 5) che "Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo344 bisdel codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo".

(3) Comma modificato dall'art. 16, co. 1 del D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").