Articolo 347 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Obbligo di riferire la notizia del reato

Dispositivo

Note

(1) Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste da tale articolo sono trasmesse senza ritardo.

(2) Tale comma è stato introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L. 8 giungo 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356.

(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 1 comma 1 della L. 19 luglio 1019 n. 69.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 21351/2011

2Cass. pen. n. 14465/2011

3Cass. pen. n. 27508/2009

4Cass. pen. n. 26081/2008

5Cass. pen. n. 18457/2007

6Cass. pen. n. 5366/1997

7Cass. pen. n. 7083/1994

8Cass. pen. n. 1228/1993