Articolo 347 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Obbligo di riferire la notizia del reato

Dispositivo

1. Acquisita la notizia di reato [330], la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione [357] (1).

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [349], della persona offesa [90] e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [351].

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salvo le disposizioni di legge che prevedono termini particolari (2).

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo [407], comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli [572], [609], [609], [609], [609], [609], [612] e [612] del codice penale, ovvero dagli articoli [582] e [583] del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli [576], primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e [577], primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. (3).

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

Note

(1) Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste da tale articolo sono trasmesse senza ritardo.

(2) Tale comma è stato introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L. 8 giungo 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356.

(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 1 comma 1 della L. 19 luglio 1019 n. 69.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 21351/2011

Il delitto di falso per soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (artt. 490 - 476 cod. pen.) può concorrere con quello di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361 cod. pen.), non sussistendo alcun rapporto di consunzione o sussidiarietà tra gli stessi, attesa la diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici. (Fattispecie relativa alla distruzione di una denuncia di furto ad opera dell'ufficiale di polizia giudiziaria che l'aveva formalmente ricevuta dal privato, seguita dall'omissione dell'atto di denuncia relativo al corrispondente reato). (Dichiara inammissibile, App. Trento, 25/03/2009).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21351 del 5 maggio 2011)

2Cass. pen. n. 14465/2011

Il delitto di omessa denuncia si realizza quando il ritardo della comunicazione della notizia di reato, fondata o meno che essa appaia, non consenta al P.M. qualsiasi iniziativa a lui spettante. (In motivazione la Corte ha escluso che la intervenuta modifica del termine ex art. 347 c.p., da quarantotto ore a "senza ritardo", previsto per riferire al P.M. la notizia di reato, autorizzi il pubblico ufficiale ad una valutazione di fondatezza).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 14465 del 9 febbraio 2011)

3Cass. pen. n. 27508/2009

Integra il delitto di omessa denuncia di reato (art. 361 c.p.) la condotta del pubblico ufficiale che ometta, ovvero ritardi, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, quando egli è in grado di individuarne gli elementi ed acquisire ogni altro dato utile per la formazione del rapporto. (Fattispecie in cui un funzionario di polizia aveva visto il suo diretto superiore, responsabile del servizio di pagamento del personale, falsificare firme di quietanza e riscuotere personalmente emolumenti spettanti ad altri colleghi, conservandoli in una busta, anziché consegnarli agli aventi diritto).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27508 del 7 maggio 2009)

4Cass. pen. n. 26081/2008

L'omissione o il ritardo del pubblico ufficiale nel denunciare i fatti di reato idonei ad integrare il delitto di cui all'art. 361 cod. pen. si verifica solo quando il p.u. sia in grado di individuare, con sicurezza, gli elementi di un reato, mentre, qualora egli abbia il semplice sospetto di una possibile futura attività illecita, deve, ricorrendone le condizioni, semplicemente adoperarsi per impedire l'eventuale commissione del reato ma non è tenuto a presentare denuncia. (Annulla senza rinvio, App. Milano, 26 Febbraio 2007).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 26081 del 4 aprile 2008)

5Cass. pen. n. 18457/2007

Ai fini della valutazione di tempestivo adempimento dell'obbligo della polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al pubblico ministero, le espressioni adoperate dalla legge - che ci si riferisca alla locuzione "senza ritardo" o all'avverbio "immediatamente", usati, rispettivamente, nei commi primo e terzo dell'art. 347 cod. proc. pen. - pur se non impongono termini precisi e determinati, indicano attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro. (Nella specie, relativa a denuncia per ipotesi di tentato omicidio, che andava comunicata immediatamente, la Corte ha ritenuto sussistere il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, per avere gli addetti al competente commissariato di polizia, informati oralmente dei fatti dal posto di polizia presso un ospedale, trattenuto la denuncia per oltre un mese, quantunque più volte sollecitati, inoltrandola al P.M. solo dopo che la vittima aveva provveduto a presentarne altra direttamente agli uffici di Procura). (Rigetta, App. Genova, 12 aprile 2005).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 18457 del 19 marzo 2007)

6Cass. pen. n. 5366/1997

L'art. 431 lett. b) c.p.p., in virtù del quale è consentito l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, rappresenta una deroga al principio dell'oralità cui è ispirata la disciplina del processo penale e costituisce, pertanto, norma eccezionale di stretta interpretazione. Pertanto il concetto di irripetibilità deve necessariamente coincidere con quello di impossibilità materiale di rinnovare nel giudizio il medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari, come nel caso di perquisizioni, sequestri, intercettazioni, rilevazioni urgenti in luoghi ovvero su cose o persone. Ne deriva che le relazioni di servizio della polizia giudiziaria, qualora documentino semplicemente le circostanze in cui è stata acquisita la notizia di reato, non possono considerarsi atti irripetibili, con la conseguenza che, essendo illegittimo il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, non possono essere valutate dal giudice come fonte di prova.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5366 del 3 marzo 1997)

7Cass. pen. n. 7083/1994

Il verbale dell'ispettore del lavoro non costituisce mera informativa di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p., poiché contiene l'accertamento o la descrizione di una situazione di fatto suscettibile di modifica nel tempo, per effetto di comportamenti umani o di eventi naturali. Esso va, pertanto, annoverato tra gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria (art. 431, lett. b, c.p.p.); come tale, va inserito nel fascicolo per il dibattimento e ne va data lettura a richiesta di parte o su iniziativa del giudice (art. 511, comma 1, c.p.p.), essendo utilizzabile come fonte di prova. (Fattispecie relativa alla contravvenzione di assunzione senza il libretto di lavoro, ipotizzata dagli artt. 5 e 12 della L. 10 gennaio 1935, n. 112).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 7083 del 16 giugno 1994)

8Cass. pen. n. 1228/1993

La facoltà di «diffida» attribuita agli ispettori del lavoro dall'art. 9 D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 - estesa dall'art. 21 L. 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale) agli ispettori delle Usl per la legislazione sulla sicurezza del lavoro - non è alternativa all'obbligo di tali soggetti di riferire la notizia di reato al P.M., atteso che costoro, ufficiali di polizia giudiziaria (ai sensi, rispettivamente, dell'art. 8 D.P.R. n. 520 del 1955, e dell'art. 21 L. n. 833 del 1978), non dismettono le relative funzioni quando, avuta notizia di un reato, ritengano di diffidare il datore di lavoro con apposite prescrizioni. La facoltà di «diffida» in caso di inosservanza di norme di legge, attribuita all'ispettore del lavoro nei confronti del datore di lavoro che non osservi le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni ha lo scopo di evitare il protrarsi di situazioni di pericolo, senza peraltro influire sul reato già commesso. Infatti, in difetto di espressa previsione, tale diffida non è causa di sospensione dell'azione penale né la sua ottemperanza da parte del datore di lavoro è causa di estinzione del commesso reato. (La Cassazione ha evidenziato altresì come invece il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 - norme di polizia delle miniere e delle cave - agli artt. 671 e 672, non solo prevede per alcune violazioni la diffida dell'ingegnere minerario, ma stabilisce anche espressamente che solo in caso di permanenza dell'infrazione costui «inoltra denuncia all'autorità giudiziaria», di tal che in tali ipotesi si può ritenere che l'ottemperanza alla diffida è implicitamente considerata come causa di improcedibilità dell'azione penale per avvenuta regolarizzazione amministrativa).–La facoltà di «diffida» in caso di inosservanza di norme di legge, attribuita all'ispettore del lavoro nei confronti del datore di lavoro che non osservi le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni ha lo scopo di evitare il protrarsi di situazioni di pericolo, senza peraltro influire sul reato già commesso. Infatti, in difetto di espressa previsione, tale diffida non è causa di sospensione dell'azione penale né la sua ottemperanza da parte del datore di lavoro è causa di estinzione del commesso reato. (La Cassazione ha evidenziato altresì come invece il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 - norme di polizia delle miniere e delle cave – agli artt. 671 e 672, non solo prevede per alcune violazioni la diffida dell'ingegnere minerario, ma stabilisce anche espressamente che solo in caso di permanenza dell'infrazione costui «inoltra denuncia all'autorità giudiziaria», di tal che in tali ipotesi si può ritenere che l'ottemperanza alla diffida è implicitamente considerata come causa di improcedibilità dell'azione penale per avvenuta regolarizzazione amministrativa).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 1228 del 4 marzo 1993)