Articolo 349 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

Dispositivo

Note

(1) Tali rilievi sono da ritenersi quali accertamenti che non comportano pregiudizi per la libertà personale del soggetto diversi da quello consistente nell'immobilizzazione indispensabile per descrivere o fotografare o misurare parti esposte del corpo umano, eccetto il caso di prelievo di materiale biologico di cui al comma 2-bis.

(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 2, comma 8, della L. 27 settembre 2021, n. 134.

(3) Tale comma è stato inserito dall’art. 10, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella l. 31 luglio 2005, n. 155.

(4) Trattasi di c.d. fermo identificativo.Comma modificato dall'art. 10, D.L. 27/07/2005, n. 144, così come modificato dalla legge di conversione, L. 31/07/2005, n. 155 con decorrenza 02/08/2005.

(5) Comma modificato dall'art. 17, co. 1 lett. a) del D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. pen. n. 29641/2018

2Cass. pen. n. 19044/2017

3Cass. pen. n. 38544/2008

4Cass. pen. n. 1326/1995

5Cass. pen. n. 6422/1994

6Cass. pen. n. 1725/1994

7Cass. pen. n. 1680/1993