Articolo 353 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Acquisizione di plichi o di corrispondenza
Dispositivo
1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro [254].
2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata [356] e l’accertamento del contenuto (1).
3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica, per i quali è consentito il sequestro a norma dell'articolo [254], gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale, telegrafico, telematico o di telecomunicazione di sospendere l'inoltro. Se entro quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati (2).
Note
(1) Il riferimento all'accertamento del contenuto è stato aggiunto dall’art. 9, comma 2, lett. a), della l. 18 marzo 2008, n. 48.
(2) L’art. 9, comma 2, lett. b), della l. 18 marzo 2008, n. 48 ha adeguato la norma alle comunicazioni telematiche.