Articolo 420 bis Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Assenza dell'imputato

Dispositivo

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 19, co. 2 della L. n. 479 del 1999 e poi integralmente sostituito dall'art. 23, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 settembre - 26 ottobre 2023, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 02/11/2023 n. 44), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa".

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. pen. n. 53792/2018

2Cass. pen. n. 49800/2018

3Cass. pen. n. 33112/2018

4Cass. pen. n. 22079/2018

5Cass. pen. n. 8654/2018

6Cass. pen. n. 1524/2018

7Cass. pen. n. 19618/2017

8Cass. pen. n. 18813/2017

9Cass. pen. n. 25357/2015

10Cass. pen. n. 27974/2014

11Cass. pen. n. 45127/2013