Articolo 427 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Condanna del querelante alle spese e ai danni
Dispositivo
1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela [336]-[340] della persona offesa [90], con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato [542], [691] (1).
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto (2). Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte [541] 2].
3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda [541] 2].
4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo [428], il querelante, l'imputato e il responsabile civile [568] 4].
5. Se il reato è estinto per remissione della querela [152] c.p.], si applica la disposizione dell'articolo [340] comma 4 (3).
Note
(1) Il primo comma dichiarato illegittimo dalla Corte Cost., con sent. 21 aprile 1993, n. 180, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante ed in seguito, con sent. 3 dicembre 1993, n. 423 nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela.
(2) In caso di costituzione di parte civile del querelante vi sono ulteriori spese costituite dalla necessità dei soggetti convenuti di difendersi, oltre che dall'accusa penale, anche dalle pretese civili risarcitorie.
(3) In tale ipotesi, il remittente risponde delle spese del procedimento, eccetto nel caso in cui nell'atto di remissione sia stato convenuto che siano in tutto o in parte a carico del querelato.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. pen. n. 46779/2011
L'erronea qualificazione giuridica dell'atto da parte del privato come querela anziché, più correttamente, come denuncia, in relazione a reato procedibile d'ufficio, non determina la condanna di quest'ultimo alle spese e ai danni in caso di sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione dell'imputato con le formule previste dagli artt. 427 e 542 cod. proc. pen., in quanto tali disposizioni si riferiscono esclusivamente alla figura del querelante. (In motivazione la Corte ha precisato che non assume rilevanza la costituzione di parte civile del denunciante che, a differenza di quanto previsto per l'ipotesi del querelante, costituitosi parte civile, non è causa di condanna al pagamento delle spese processuali). (Annulla in parte senza rinvio, Trib. Salerno, 28/09/2010).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 46779 del 7 dicembre 2011)
2Cass. pen. n. 7182/2011
È inammissibile l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge. (Fattispecie relativa ad un appello proposto dal P.G. avverso una sentenza di non luogo a procedere, trasmesso dalla Corte d'appello per competenza alla Corte di cassazione, previa riqualificazione del gravame come ricorso per cassazione). (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Bergamo, 1 aprile 2008).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7182 del 2 febbraio 2011)
3Cass. pen. n. 27494/2009
La condanna del querelante alle spese processuali, in caso di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto o per non averlo egli commesso, deve essere preceduta da un motivato giudizio sull'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela. (Annulla in parte s.r., Trib. Treviso sez. dist. Conegliano, 22 marzo 2006).–In tema di reati perseguibili a querela, la possibilità di condanna del querelante alle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato assolto è sempre subordinata ad una domanda dello stesso imputato, la cui mancanza non può essere sostituita neppure dalla richiesta del pubblico ministero. (Annulla in parte s.r.,Trib.Treviso s.d. Conegliano, 22 marzo 2006)(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27494 del 27 marzo 2009)
4Cass. pen. n. 41476/2005
La parte civile ha sempre diritto di ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, c.p.p., contro i capi delle sentenze che la condannano al pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato. (Nell'enunciare il principio, le Sezioni Unite hanno rilevato che per la parte civile, a differenza di quanto avviene per il querelante con gli artt. 542 e 427, comma quarto, c.p.p., non esiste una norma che le attribuisca altrimenti il potere di impugnare le disposizioni della sentenza che la condannino al pagamento delle spese anticipate dallo Stato).(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 41476 del 16 novembre 2005)
5Cass. pen. n. 31728/2004
In tema di risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile, la colpa grave, rilevante a tal fine, quando si tratti di reato perseguibile a querela, si concreta in una trascuratezza del più alto grado e consiste nel non avvertire l'ingiustizia di una pretesa, ancorché essa appaia palese a chi valuti i fatti con ponderazione ed imparzialità–L'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, quando si tratti di reato perseguibile a querela, non comporta a carico del querelante l'onere della rifusione delle spese sostenute dall'imputato; la possibile compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità, salvo che sia fondato su ragioni palesemente illogiche.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 31728 del 21 luglio 2004)
6Cass. pen. n. 7836/1999
In caso di condanna del querelante alle spese a seguito della assoluzione del querelato, con errata adozione, da parte del giudice di merito, della formula assolutoria «perché il fatto non sussiste», anziché quella corretta «perché il fatto non costituisce reato», la Corte di cassazione, cui il querelante abbia fatto ricorso, può porre rimedio all'errore mediante annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna del querelante alle spese del procedimento. In tal caso, la modificazione della formula (in quella di assoluzione perché il fatto non costituisce reato) non ha influenza sulla posizione dell'imputato, per il quale resta ferma l'intangibilità del giudicato penale quanto alla diversa formula indicata nella sentenza (di assoluzione perché il fatto non sussiste). Infatti, al querelante vanno riconosciuti l'interesse e la legittimazione all'impugnazione entro gli stretti limiti concernenti la condanna alle spese anticipate dallo Stato, nel quadro di un rapporto in cui l'imputato resta estraneo, essendo, nella specie, l'impugnazione diretta esclusivamente a evitare il giudicato nei riguardi del querelante.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7836 del 16 giugno 1999)
7Cass. pen. n. 6071/1991
In materia di spese processuali penali, a differenza del processo civile, nei rapporti tra Stato e imputato non vige il principio della soccombenza. La materia è regolata dalle norme del c.p.p. (artt. 479 e 488 c.p.p. abrogato; artt. 425 e 427 nuovo c.p.p.), le quali escludono che lo Stato possa essere chiamato a rifondere le spese sopportate dall'imputato prosciolto o assolto, benché l'assistenza tecnica sia obbligatoria e non gratuita (salva l'ipotesi dell'ammissione al gratuito patrocinio). È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della mancata previsione del rimborso delle spese all'imputato prosciolto o assolto con riferimento all'art. 24 Cost. La predetta norma garantisce a tutti la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ma assicura soltanto ai non abbienti — in coerenza con i principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost. — i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. (Nella specie l'imputato — condannato in primo grado per contrabbando doganale relativo all'importazione di una autovettura, assolto in appello con formula piena, dopo la risoluzione da parte della corte di giusitizia della CEE di questioni attinenti all'art. 95 del trattato — aveva richiesto il rimborso delle spese processuali sostenute nel procedimento dinanzi alla Corte europea di giustizia, la quale aveva rimesso la statuizione sulle spese al giudice italiano, attesa la natura incidentale nel procedimento comunitario).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6071 del 4 giugno 1991)