Articolo 427 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Condanna del querelante alle spese e ai danni

Dispositivo

Note

(1) Il primo comma dichiarato illegittimo dalla Corte Cost., con sent. 21 aprile 1993, n. 180, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante ed in seguito, con sent. 3 dicembre 1993, n. 423 nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela.

(2) In caso di costituzione di parte civile del querelante vi sono ulteriori spese costituite dalla necessità dei soggetti convenuti di difendersi, oltre che dall'accusa penale, anche dalle pretese civili risarcitorie.

(3) In tale ipotesi, il remittente risponde delle spese del procedimento, eccetto nel caso in cui nell'atto di remissione sia stato convenuto che siano in tutto o in parte a carico del querelato.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. pen. n. 46779/2011

2Cass. pen. n. 7182/2011

3Cass. pen. n. 27494/2009

4Cass. pen. n. 41476/2005

5Cass. pen. n. 31728/2004

6Cass. pen. n. 7836/1999

7Cass. pen. n. 6071/1991