Articolo 432 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento

Dispositivo

1. Il decreto che dispone il giudizio [429] è trasmesso senza ritardo, con il fascicolo previsto dall'articolo [431] e con l'eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio [465] (1).

Note

(1) Alla cancelleria del giudice dibattimentale va trasmesso anche il decreto che dispone il giudizio, dal quale il giudice ricava quali sono le parti in causa e le imputazioni formulate.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 46147/2005

Ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen., la competenza all'applicazione di misure cautelari personali nel periodo compreso tra la pronuncia del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento appartiene al giudice dell'udienza preliminare, pur dopo la modifica dell'art. 431, comma primo, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 26 della L. 16 dicembre 1999 n. 479. La previsione che il fascicolo del dibattimento sia formato nel contraddittorio fra le parti anziché mediante operazioni di cancelleria non ha, infatti, modificato il disposto dell'art. 432 cod. proc. pen., secondo il quale la trasmissione degli atti deve avvenire senza ritardo, locuzione legislativa che, se valorizza il dovere della diligenza da parte del giudice, non introduce alcuna sanzione processuale per la sua violazione. (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 23 Maggio 2005).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 46147 del 2 dicembre 2005)

2Cass. pen. n. 29821/2001

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 432 c.p.p. nella parte in cui prevede l'allegazione al fascicolo del dibattimento del provvedimento che abbia disposto la misura cautelare in quanto, per quel che concerne la violazione dell'art. 76 Cost., è la stessa legge di delegazione per l'emanazione del codice di procedura penale a prevedere che sia il giudice del dibattimento a decidere sulla libertà, una volta cessata la fase delle indagini preliminari, il che comporta necessariamente l'acquisizione a quel fascicolo del provvedimento impositivo, e, per quanto riguarda l'art. 3 Cost., il sistema in questione non costituisce una deroga a quello accusatorio che impone l'utilizzazione, ai fini della decisione, della prova formatasi nel dibattimento, ma non esclude una totale «verginità» conoscitiva del giudicante.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29821 del 27 luglio 2001)

3Cass. pen. n. 7/1995

Ai sensi degli art. 279 c.p.p. e 91 att. c.p.p., appartiene al giudice dell'udienza preliminare la competenza all'adozione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari nel periodo compreso tra la pronuncia del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento. (Nell'affermare detto principio la Corte ha osservato che, dopo la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, il giudice dell'udienza preliminare è investito della cognizione dei procedimenti incidentali «de libertate» in quanto «giudice che procede», e che tale competenza permane, oltre la chiusura dell'udienza preliminare, fino a quando non sia venuta meno, da parte sua, la disponibilità giuridica e materiale degli atti a seguito della formazione e spedizione del fascicolo per il dibattimento a norma degli artt. 431 e 432 c.p.p.).(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 7 del 17 maggio 1995)