Articolo 364 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Nomina e assistenza del difensore

Dispositivo

Note

(1) Parole aggiunte dal D. Lgs. 15 settembre 2016, n. 184.

(2) Gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, ai quali i difensori hanno diritto di assistere, sono raccolti in fascicolo separato; sulla copertina del fascicolo è segnata la data del deposito nella segreteria del pubblico ministero. Scaduto il termine fissato dalla legge, gli atti sono riuniti a quelli non depositati ai sensi dell'art. 118 disp. att. del presente codice.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. pen. n. 42533/2008

2Cass. pen. n. 13523/2008

3Cass. pen. n. 44538/2008

4Cass. pen. n. 35736/2007

5Cass. pen. n. 27736/2007

6Cass. pen. n. 7255/2006

7Cass. pen. n. 8112/2003

8Cass. pen. n. 40970/2002

9Cass. pen. n. 839/1999