Articolo 393 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Richiesta

Dispositivo

Note

(1) La richiesta può provenire dal P.M. o dell'indagato, non dalla persona offesa, la quale può solo chiedere al P.M. di promuovere l'incidente probatorio ex art. 394.

(2) Si ritiene che la richiesta possa essere validamente presentata anche a indagini concluse, nel segmento temporale compreso tra l'invio dell'avviso di cui all'art. 415 bise l'inizio dell'udienza preliminare, soprattutto qualora sussista un rischio concreto di dispersione della prova.

(3) Tale comma è stato inserito dall'art. 13, della l. 15 febbraio 1996, n. 66.

(4) La Corte cùCost. con sent. 10 marzo 1994, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità degli artt.392 e393, nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 40000/2013

2Cass. pen. n. 1454/1999