Articolo 397 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Differimento dell'incidente probatorio
Dispositivo
- Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il differimento dell'incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare. Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l'assunzione della prova [402] (1).
- La richiesta di differimento è presentata a pena di inammissibilità [173] nella cancelleria del giudice entro il termine previsto dall'articolo [396] comma 1 e indica:
a) l'atto o gli atti di indagine preliminare che l'incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;
b) il termine del differimento richiesto.
- Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero (2).
- Nell'accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l'udienza per l'incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell'atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2 lettera a). L'ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto alle persone indicate nell'articolo [393] comma 1 lettera b). La richiesta di differimento e l'ordinanza sono depositate all'udienza.
Note
(1) Il meccanismo del differimento è ammesso solo per le indagini del P.M., non anche per quelle difensive.
(2) Tale ordinanza è pacificamente ritenuta inoppugnabile.