Articolo 436 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Provvedimenti del giudice

Dispositivo

Note

(1) Tale ordinanza è adottata all'esito di un'udienza in camera di consiglio che si svolge nelle forme previste dall'art. 127.

(2) Nel caso di prove già acquisite, il P.M. chiede al giudice di disporre, contestualmente alla revoca, il rinvio a giudizio del'imputato, mentre nel caso di prove ancora da acquisire la richiesta è disporre, contestualmente alla revoca, la riapertura delle indagini.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 32348/2008

2Cass. pen. n. 29175/2005

3Cass. pen. n. 19022/2002

4Cass. pen. n. 8/2000

5Cass. pen. n. 2970/1999