Articolo 110 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Forma degli atti

Dispositivo

Note

(1) La disposizione si riferisce esclusivamente agli atti e non quindi anche ai documenti, intesi secondo l'accezione che ne fornisce il presente codice.

(2) L'uso di mezzi meccanici (dattilografia) e l'apposizione di segni diversi dalla scrittura, che renderebbero l'atto anonimo, vengono equiparati ad una mancata sottoscrizione.

(3) Articolo sostituito ex art. 6, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. pen. n. 47016/2024

2Cass. pen. n. 3824/2024

3Cass. pen. n. 27162/2013

4Cass. pen. n. 36075/2007

5Cass. pen. n. 27975/2005

6Cass. pen. n. 22/1999

7Cass. pen. n. 5573/1998

8Cass. pen. n. 1062/1997

9Cass. pen. n. 1358/1997

10Cass. pen. n. 2973/1992