Articolo 117 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero

Dispositivo

Note

(1) Tale clausola di salvezza delimita la portata della norma, convertendole nella pratica natura residuale, rispetto allo strumento di cui all'art. 371, in grado di dare vita a un rapporto più incisivo tra i diversi uffici del pubblico ministero.

(2) Organo legittimato a presentare la richiesta è unicamente il P.M. che procede, non quindi gli organi delegati.

(3) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, della L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, dall’art. 9, comma 3, lett. a) e b), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 5491/2019

2Cass. pen. n. 5169/1999