Articolo 126 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Assistenza al giudice

Dispositivo

1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario [135] a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti (1).

1-bis. Il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge (2).

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)[omissis]1-bis. Il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.__________________

Note

(1) Si ricordi che l'ausiliario è escluso dalla fase deliberativa per espresso divieto previsto ex art. 125, comma quarto.

(2) Comma inserito dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 151 (c.d. "Riforma Cartabia").

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. pen. n. 26470/2014

Non è incompatibile ad assumere l'ufficio di testimone l'esperto di neuropsichiatria infantile che abbia precedentemente partecipato all'assunzione delle sommarie informazioni rese al P.M. dal minorenne offeso dal reato, trattandosi di professionista esterno non inquadrabile nella categoria degli ausiliari, in cui possono essere ricompresi solo i soggetti o i collaboratori dell'autorità giudiziaria appartenenti all'amministrazione della giustizia.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 26470 del 19 giugno 2014)

2Cass. pen. n. 49184/2003

Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della persona offesa dal reato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo, non muniti, a tal fine, di procura speciale ad hoc ai sensi dell'art. 126 c.p.p.; a tal fine è infatti sufficiente la nomina avvenuta secondo le formalità previste dall'art. 101, comma primo c.p.p. e 96, comma secondo c.p.p.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 49184 del 22 dicembre 2003)

3Cass. pen. n. 25053/2002

In tema di esame a distanza dei collaboratori di giustizia, mediante il sistema della «videoconferenza», l'assenza nel luogo ove si trova la persona sottoposta all'esame di un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato da questi o dal presidente del collegio, non comporta la inutilizzabilità della prova né una nullità assoluta di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p., bensì una mera irregolarità o comunque una nullità relativa non più deducibile, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., dopo il compimento dell'atto. (Fattispecie in cui un collaboratore era stato sentito a distanza mentre si trovava negli Stati Uniti, con la presenza nel sito remoto di un funzionario di polizia locale, secondo le disposizioni vigenti in quel Paese).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 25053 del 1 luglio 2002)

4Cass. pen. n. 3352/1998

Non sussiste nullità, conformemente al principio di tassatività, con riferimento a verbali di udienza di convalida dell'arresto - e della consecutiva ordinanza - redatti e sottoscritti dal solo magistrato e non dall'ausiliario che lo deve assistere e sia rimasto tuttavia assente, sicché la mancata compilazione del verbale da parte di quest'ultimo costituisce una mera irregolarità formale.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 3352 del 11 febbraio 1998)