Articolo 131 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Poteri coercitivi del giudice
Dispositivo
1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.