Articolo 131 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Poteri coercitivi del giudice
Dispositivo
- Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.