Articolo 422 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Attività di integrazione probatoria del giudice

Dispositivo

Note

(1) Non può però essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere qualora il giudice ritenga che al proscioglimento dovrebbe seguire l'applicazione di una misura di sicurezza.

(2) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 29/12/2017, n. 216 con decorrenza dal 26/01/2018 ed applicazione alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019.Successivamente, il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".

(3) Comma soppresso dall’art. 2, comma 1, lettera n) del D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".

(4) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione."

(5) Comma così modificato dall'art. 23, co. 1, lett. h) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 755/2003

2Cass. pen. n. 4352/2000