Articolo 134 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Modalità di documentazione

Dispositivo

Note

(1) Si esclude dunque che per essi sia valida la semplice annotazione, utilizzabile solo per gli atti del pubblico ministero o della polizia giudiziaria.

(2) La scelta tra verbale in forma riassuntiva e verbale integrale è di norma rimessa al giudice, fermo restando che la prima modalità è preferita nei casi in cui gli atti abbiano un contenuto semplice o di limitata rilevanza, come suggerito dall'art. 140.

(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

(4) Comma modificato dall'art. 9, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Nella sua formulazione previgente, il testo era il seguente: "Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale". Prima della riforma Cartabia, il codice prevedeva che il modo ordinario di documentazione fosse il verbale.

(5) Comma modificato dall'art. 9, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Il testo precedente recitava "Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale".

(6) Comma abrogato dall'art. 98, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. pen. n. 8893/2025

2Cass. pen. n. 26615/2024

3Cass. pen. n. 4972/2021

4Cass. pen. n. 15942/2020

5Cass. pen. n. 17404/2018

6Cass. pen. n. 956/2015

7Cass. pen. n. 8442/2014

8Cass. pen. n. 13610/2012

9Cass. pen. n. 6664/2012

10Cass. pen. n. 3675/2012

11Cass. pen. n. 3050/2008

12Cass. pen. n. 41160/2002

13Cass. pen. n. 1167/1999