Articolo 134 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Modalità di documentazione
Dispositivo
1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva e fonografica (4).
2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva [140], con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell'art. [110] (5).
3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica[139] (4).
4. [Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità] (6).
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbalee, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumentoidoneo allo scopoovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.Si osservano le disposizioni dell’articolo 110.3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntivao quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell’atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenuteinsufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamenteindispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesain condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuoridelle ipotesi di assoluta indispensabilità.__________________
Note
(1) Si esclude dunque che per essi sia valida la semplice annotazione, utilizzabile solo per gli atti del pubblico ministero o della polizia giudiziaria.
(2) La scelta tra verbale in forma riassuntiva e verbale integrale è di norma rimessa al giudice, fermo restando che la prima modalità è preferita nei casi in cui gli atti abbiano un contenuto semplice o di limitata rilevanza, come suggerito dall'art. 140.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.
(4) Comma modificato dall'art. 9, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Nella sua formulazione previgente, il testo era il seguente: "Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale". Prima della riforma Cartabia, il codice prevedeva che il modo ordinario di documentazione fosse il verbale.
(5) Comma modificato dall'art. 9, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Il testo precedente recitava "Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale".
(6) Comma abrogato dall'art. 98, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
Massime giurisprudenziali (9)
1Cass. pen. n. 17404/2018
In tema di atti processuali, la mancata trascrizione delle dichiarazioni fonoregistrate rese dai testimoni in sede di esame dibattimentale integra, laddove il verbale redatto in forma riassuntiva rimandi integralmente ad esse, una nullità d'ordine generale della sentenza per violazione del diritto di difesa, nel solo caso in cui la sentenza di condanna si sia fondata sul contenuto di dette dichiarazioni.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 17404 del 18 aprile 2018)
2Cass. pen. n. 956/2015
Nel giudizio di appello il tardivo deposito della trascrizione dei verbali dibattimentali delle udienze di primo grado non determina la nullità della sentenza e non costituisce causa che possa legittimare la presentazione dell'atto di impugnazione oltre i termini previsti a pena di decadenza, in quanto le parti possono esercitare i propri diritti richiedendo copia dei nastri magnetici oppure utilizzando i verbali redatti in forma riassuntiva, con riserva di presentare al deposito delle trascrizioni motivi nuovi o aggiunti.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 956 del 13 gennaio 2015)
3Cass. pen. n. 8442/2014
Non è affetto da invalidità o da inesistenza il verbale relativo alle operazioni di intercettazione formato con strumenti informatici e rimasto nella sola versione immateriale, senza la successiva stampa o trasposizione su supporto cartaceo, e perciò privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale, in considerazione della rilevanza nell'ordinamento giuridico del documento elettronico e della possibilità di dare in esso atto dell'inizio, delle modalità di svolgimento e della chiusura delle attività di captazione delle conversazioni. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la redazione di verbali in "files" realizzati mediante il sistema "word").(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8442 del 21 febbraio 2014)
4Cass. pen. n. 13610/2012
Non dà luogo a nullità né ad inutilizzabilità, per omessa previsione di legge, la verbalizzazione in forma riassuntiva di un atto senza riproduzione fonografica dello stesso. (Fattispecie relativa a verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giudiziaria).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 13610 del 12 aprile 2012)
5Cass. pen. n. 6664/2012
Nel giudizio di appello il tardivo deposito del verbale stenotipico dell'udienza di primo grado non comporta alcuna nullità processuale della sentenza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che, per la presentazione dell'impugnazione, al ritardo poteva farsi fronte con il tempestivo deposito di motivi nuovi o aggiunti).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6664 del 20 febbraio 2012)
6Cass. pen. n. 3675/2012
Il richiamo, nel corso di un atto di indagine, del contenuto di un precedente atto ovvero la lettura del relativo processo verbale non comportano alcun onere di allegazione di quanto richiamato o letto, non essendo tale formalità contemplata da alcuna delle norme del titolo terzo (artt. da 134 a 142 c.p.p.) del secondo libro del codice di rito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di perdita di efficacia della misura cautelare, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, c.p.p., sollevata in quanto nel corso di un interrogatorio di imputato era stato richiamato e letto un verbale di precedenti dichiarazioni spontanee, senza che quest'ultimo fosse poi trasmesso né al Gip in sede di richiesta cautelare né successivamente al tribunale del riesame).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3675 del 30 gennaio 2012)
7Cass. pen. n. 3050/2008
Le trascrizioni delle fonoregistrazioni e dei nastri stenotipici di deposizioni testimoniali costituiscono parte integrante del verbale di udienza al quale sono allegate e, pertanto, ai fini della loro validità e utilizzabilità, è sufficiente la sottoscrizione di detto verbale da parte dell'ausiliario del giudice, senza che occorra la sua sottoscrizione per ogni atto di trascrizione.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3050 del 21 gennaio 2008)
8Cass. pen. n. 41160/2002
In tema di valutazione della prova costituita da dichiarazioni raccolte a verbale, nessuna norma prevede che, allorché il verbale sia redatto tanto con la stenotipia quanto con uso di altro mezzo meccanico o, in mancanza, con la scrittura manuale, la prima di dette forme debba prevalere, quanto ad attendibilità, sulle altre, essendo la stenotipia null'altro che uno dei mezzi previsti dall'art. 134, comma 2, c.p.p., per la redazione dei verbali, tanto se integrali quanto se riassuntivi.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 41160 del 9 dicembre 2002)
9Cass. pen. n. 1167/1999
Nell'ipotesi in cui il travisamento riguardi il fatto processuale, prevale il principio secondo il quale, nell'esame delle questioni relative a un vizio in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può, pertanto, procedere direttamente all'esame dei relativi atti processuali. (Nella specie era stato denunciato travisamento del fatto descritto nel verbale d'udienza redatto in forma riassuntiva: il contrasto con la registrazione fonografica è stato risolto a favore delle risultanze di quest'ultima).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1167 del 28 gennaio 1999)