Articolo 140 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Modalità di documentazione in casi particolari

Dispositivo

1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici [127], [134].

2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinché sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità [420], [510], [666].

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 8882/2005

L'imputato, che si duole della errata verbalizzazione in forma riassuntiva, non può attivare la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p., in quanto il procedimento relativo alla correzione degli errori materiali riguarda solo i provvedimenti emessi dal giudice (sentenze, ordinanze e decreti).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8882 del 8 marzo 2005)

2Cass. pen. n. 3348/2004

Non ricorre alcuna nullità o inutilizzabilità dei verbali di udienza, nel caso in cui il giudice del dibattimento abbia disposto la contestuale redazione del verbale in forma riassuntiva in assenza delle condizioni richieste dall'art. 140 c.p.p., in quanto tale inosservanza non determina alcuna sanzione processuale, non rientrando tra le ipotesi dell'art. 142 c.p.p. nè in altre previsioni.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3348 del 29 gennaio 2004)