Articolo 391 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni

Dispositivo

(1)1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo [391], sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

2. La dichiarazione è allegata alla relazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo [391] sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.

3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (2).

3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto (2).

3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile (2).

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)[omissis]3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bise 3-terè disposta solo se assolutamente indispensabile.[omissis]__________________

Note

(1) Tale articolo, come l'intero Titolo all'interno del quale è inserito, è stato aggiunto dall'art. 11, della l. 7 dicembre 2000, n. 397.

(2) Comma inserito dall'art. 20, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 6524/2011

In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili, perché assunte in violazione delle modalità previste dall'art. 391 ter, comma terzo, cod. proc. pen., le informazioni documentate nel verbale mancante di sottoscrizione alla fine di ogni foglio. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Catanzaro, 29 luglio 2010).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 6524 del 20 gennaio 2011)

2Cass. pen. n. 43349/2007

Le dichiarazioni assunte dal difensore dell'indagato nell'ambito di attività di investigazione difensiva hanno lo stesso valore probatorio astratto delle dichiarazioni acquisite dal P.M., salva la valutazione di attendibilità intrinseca dei dichiaranti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la valutazione dei giudici di merito, a parere dei quali i soggetti interrogati dal difensore — tutti parenti ed amici dell'indagato —, erano intrinsecamente non credibili).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 43349 del 17 ottobre 2007)

3Cass. pen. n. 21092/2007

li avvertimenti preliminari di garanzia che devono essere rivolti al dichiarante e che vanno verbalizzati analiticamente — spiegano i giudici di legittimità — non riguardano il pubblico ministero: la norma — osservano — pone i relativi obblighi esclusivamente a carico di «difensore, sostituto, investigatori privati autorizzati o consulenti tecnici». (Mass. redaz.).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 21092 del 29 maggio 2007)

4Cass. pen. n. 2017/2004

In sede di investigazioni difensive, gli avvertimenti che il difensore deve rivolgere al soggetto dichiarante, ai sensi dell'art. 391 bis, comma terzo, c.p.p., a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni, debbono essere specificamente verbalizzati, non potendosi ritenere sufficiente la mera attestazione, da parte dello stesso difensore, secondo quanto previsto dall'art. 391 ter, comma 1, c.p.p., dell'avvenuta effettuazione dei suddetti avvertimenti.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2017 del 22 gennaio 2004)

5Cass. pen. n. 17992/2002

In tema di investigazioni difensive, l'attestazione, prevista dall'art. 391 ter, comma 1, lett. c), c.p.p., di aver rivolto alle persone con le quali si sono avuti colloqui non documentati o dalle quali sono state ottenute dichiarazioni scritte gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'art. 391 bis c.p.p. non richiede forme particolari né, tanto meno, implica che i verbali compilati dai difensori contengano l'analitica enunciazione dei singoli avvertimenti summenzionati. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto sufficiente l'attestazione che il dichiarante era stato reso «edotto delle facoltà di legge e di quanto disposto con gli artt. 391 bis e ter della legge 397/2000, di cui si dà lettura, e che ha facoltà di non rispondere.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 17992 del 20 dicembre 2002)