Articolo 510 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Verbale di assunzione dei mezzi di prova
Dispositivo
1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti [220] ss.], dei consulenti tecnici [225], [233], [359], [360] e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo [497] comma 2.
2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate (1).
2-bis. L’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo [210], nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (2).
3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo [140] comma 2 sono esercitati dal presidente.
3-bis. [La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti (2).] (3)
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE ALLA RIFORMA CARTABIA E ALLE ULTERIORI SUCCESSIVE MODIFICHE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)[omissis]2-bis. L’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.[omissis]3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bisè disposta solo se richiesta dalle parti.__________________
Note
(1) Devono inoltre essere riprodotte in forma integrale anche le dichiarazioni lette per le contestazioni dibattimentali.
(2) Comma aggiunto dall'art. 30, co. 1, lett. i) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").
(3) Il comma 3-bis è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera t) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 1400/2009
Non dà luogo a nullità né ad inutilizzabilità, per omessa previsione di legge, la verbalizzazione in forma riassuntiva di un atto senza riproduzione fonografica dello stesso. (Rigetta, App. Torino, 04 aprile 2007).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1400 del 10 dicembre 2009)
2Cass. pen. n. 7824/1994
L'omessa indicazione nel verbale di dibattimento delle generalità del teste comporta la nullità della deposizione, a norma dell'art. 497, comma terzo, cod. proc. pen. il quale stabilisce che è prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni del comma secondo, ivi compreso l'invito al teste a fornire le proprie generalità. Poiché la prova del compimento delle formalità richieste dall'art. 497 cod. proc. pen. è data dal verbale di udienza, nel silenzio di quest'ultimo, si può legittimamente ritenere che siano stati omessi gli adempimenti previsti.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 7824 del 23 marzo 1994)