Articolo 151 Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Notificazioni richieste dal pubblico ministero

Dispositivo

Note

(1) Le attività della polizia giudiziaria che esulano dai compiti istituzionali sono compresse, al fine di concentrare le risorse prevalentemente sui reati di terrorismo internazionale.

(2) L'art. 2 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 ha abrogato l'ultimo comma del presente articolo. il quale prevedeva che: "4. Il decreto di irreperibilità emesso a norma dell'articolo 159 dal pubblico ministero ha valore solo per le notificazioni di propri atti e limitatamente alla fase delle indagini preliminari. A seguito della emissione del decreto, la notificazione è eseguita mediante consegna di copia al difensore".

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 21056/2018

2Cass. pen. n. 21875/2014

3Cass. pen. n. 4903/1994