Articolo 163 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto
Dispositivo
- Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli [161] e [162] si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli [148] e [157] (1).
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***(inverdele modifiche e in "[omissis]"le parti della norma non toccate dalla riforma)1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizionidegli articoli 148 e157.__________________
Note
(1) Comma modificato dall'art. 10, co. 1, lett. q) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 34889/2016
Il richiamo operato dall'art. 163 cod. proc. pen. all'art. 157 cod. proc. pen. in ordine alle formalità da osservare per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto deve essere inteso come limitato alla sola individuazione dei soggetti potenziali consegnatari dell'atto e non invece al luogo o alle modalità di notificazione. (Fattispecie in cui la Corte, attesa l'impossibilità di effettuare la notificazione nel domicilio dichiarato, ha ritenuto legittima la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.) (Annulla con rinvio, App. Firenze, 20/11/2014)(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 34889 del 16 agosto 2016)