Articolo 166 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente
Dispositivo
- Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo [71] comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. pen. n. 4778/2022
Per le notifiche degli atti processuali dirette a imputato dichiarato inabilitato si osservano le forme di cui all'art. 166 cod. proc. pen., che prevedono una notificazione integrativa al curatore speciale, solo nel caso in cui l'imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento. (Fattispecie relativa a procedimento di sorveglianza). (Rigetta, Trib. Sorveglianza Trieste, 18/05/2021)(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4778 del 29 settembre 2022)
2Cass. pen. n. 16260/2020
In tema di procedimento di prevenzione per l'applicazione di misure patrimoniali, qualora il destinatario della notificazione di un atto (nella specie, la figlia del proposto, quale terza titolare di beni incisi dal provvedimento di confisca) sia assoggettato ad amministrazione di sostegno, si osservano le forme previste dall'art. 166 cod. proc. pen. - che prevede una notificazione integrativa al nominato amministratore - solo nel caso in cui detto destinatario si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento. (V. Corte cost. n. 116 del 2009) (Annulla con rinvio, Tribunale Trapani, 12/04/2019)(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 16260 del 4 marzo 2020)
3Cass. pen. n. 9064/2012
Le notifiche degli atti processuali dirette ad un imputato dichiarato interdetto per infermità di mente devono essere eseguite anche presso il tutore, a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. (Nella specie, la Corte, rilevato che fin dalle indagini preliminari nessun avviso era stato notificato al tutore, ha annullato le sentenze di primo e secondo grado e ordinato la trasmissione degli atti al P.M.). (Annulla senza rinvio, App. Napoli, 17 giugno 2009)(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9064 del 23 novembre 2012)
4Cass. pen. n. 674/2010
Le notifiche all'imputato che non sia interdetto ovvero di cui non sia stata ancora dichiarata l'incapacità processuale ai sensi dell'art. 71, comma primo, cod. proc. pen. o del quale la stessa incapacità sia stata dichiarata in altro procedimento non devono essere necessariamente eseguite nelle forme di cui all'art. 166 cod. proc. pen. (Rigetta, App. Reggio Calabria, 31/10/2008).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 674 del 10 novembre 2010)
5Cass. pen. n. 35616/2007
La previsione che le notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente si eseguono presso il tutore non riguarda l'imputato al quale sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione legale.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 35616 del 27 settembre 2007)
6Cass. pen. n. 22823/2004
In tema di notificazioni all'imputato interdetto, l'omissione anche di uno solo degli adempimenti previsti dall'art. 166 c.p.p. — per il quale dette notificazioni devono eseguirsi sia presso il tutore che nei confronti dell'interessato — determina, ove l'atto da notificare sia un decreto di citazione o un altro atto ad esso equiparabile, una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Nella specie si trattava di omessa notifica al tutore del decreto di fissazione dell'udienza camerale davanti al giudice delle misure di prevenzione).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 22823 del 14 maggio 2004)
7Cass. pen. n. 1380/2000
Atteso il disposto di cui all'art. 166 c.p.p., secondo il quale, nel caso di imputato interdetto, le notificazioni vanno effettuate, oltre che a lui, nelle forme previste dagli articoli precedenti, anche presso il tutore, l'omissione anche di uno solo di tali adempimenti (nella specie, il secondo) dà luogo, quando l'atto da notificare sia un decreto di citazione o un altro atto ad esso equiparabile (come, nel caso in questione, il decreto di fissazione dell'udienza camerale davanti al tribunale di sorveglianza), ad una nullità di ordine assoluto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1380 del 6 aprile 2000)