Articolo 181 Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
Nullità relative
Dispositivo
1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli [178] e [179] comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte (1).
2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari [326]-[415] e quelli compiuti nell'incidente probatorio [392] e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare [416] devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo [424]. Quando manchi l'udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo [491] comma 1.
3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio [429] ovvero gli atti preliminari al dibattimento [465]-[469] devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo [491] comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere [425], devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.
4. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza.
Note
(1) Trattasi di nullità speciali, in quanto la loro esistenza dipende da un'espressa comminatoria, ricavabili per esclusione e caratterizzate dal fatto che devono essere dichiarate dal giudice solo su eccezione della parte interessata.
Massime giurisprudenziali (23)
1Cass. pen. n. 3663/2016
La celebrazione del giudizio di appello con rito camerale, fuori dai casi previsti dall'art. 599 cod. proc. pen., determina una nullità relativa soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen. (Annulla in parte con rinvio, App. Roma, 06/12/2013).(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3663 del 21 gennaio 2016)
2Cass. pen. n. 9817/2015
La mancanza della sottoscrizione del pubblico ministero nella richiesta di emissione di decreto penale di condanna determina una nullità a regime intermedio, eccepibile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato le sentenze di primo e di secondo grado, con trasmissione degli atti alla competente Procura per l'ulteriore corso, ritenendo privo di effetto il decreto penale di condanna emesso in presenza di una richiesta priva della sottoscrizione sia del pubblico ministero sia dell'assistente giudiziario).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 9817 del 6 marzo 2015)
3Cass. pen. n. 27068/2014
Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 610, comma quinto, c.p.p. ha natura ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che la sua inosservanza può dar luogo a nullità relativa solo nel caso in cui abbia prodotto una effettiva violazione dei diritti della difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità derivante dalla tardiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in quanto il ricorrente non solo non aveva dedotto in quale misura si fosse verificata una violazione delle facoltà difensive, ma aveva tempestivamente depositato motivi aggiunti, così avvalendosi della facoltà cui l'atto nullo era preordinato).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 27068 del 23 giugno 2014)
4Cass. pen. n. 9875/2014
La scelta erronea del pubblico ministero, il quale proceda con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, dà luogo ad una nullità a regime intermedio, eccepibile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9875 del 28 febbraio 2014)
5Cass. pen. n. 14978/2013
La mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza. (Nella specie la S.C. ha escluso che la mancata sottoscrizione da parte del presidente del collegio comporti una mera irregolarità rimediabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale oppure una nullità riguardante l'intero giudizio con conseguente necessità di rinnovazione dello stesso o, infine, l'inesistenza della sentenza).(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 14978 del 29 marzo 2013)
6Cass. pen. n. 12516/2011
Dà luogo a nullità relativa la mancata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio, nella specie di appello, dell'ora della comparizione, perché ciò non causa incertezza assoluta sul momento di celebrazione dell'udienza dato che, ove non sia possibile desumere l'ora del ruolo affisso all'ingresso dell'aula di udienza, la comparizione deve intendersi fissata all'orario di apertura dell'udienza stabilito in via generale dal dirigente.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 12516 del 28 marzo 2011)
7Cass. pen. n. 7094/2011
È nulla l'ordinanza del Tribunale del riesame non sottoscritta dal Presidente del Collegio decidente, stante il disposto dell'art. 546 c.p.p. - il quale prevede che la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal Presidente e dal giudice estensore - applicabile anche alle ordinanze; si tratta di nullità relativa che, tuttavia, non travolge tutti gli atti pregressi del procedimento ed è sanabile mediante rinnovazione della stesura dell'ordinanza dai componenti del collegio decidente sull'istanza di riesame.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7094 del 23 febbraio 2011)
8Cass. pen. n. 43232/2008
L'instaurazione del giudizio direttissimo fuori dei casi previsti dalla legge determina una nullità relativa.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 43232 del 19 novembre 2008)
9Cass. pen. n. 47105/2008
Integra una nullità generale a regime intermedio la violazione del diritto di assistenza dell'imputato (in particolare, per erronea esclusione del legittimo impedimento del difensore), sicchè, se essa si verifica nel corso del giudizio di primo grado, non può più essere rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 47105 del 13 novembre 2008)
10Cass. pen. n. 41000/2008
La mancata sottoscrizione del provvedimento giurisdizionale da parte del Presidente del collegio integra un'ipotesi di nullità relativa a norma dell'art. 181 c.p.p., trattandosi di vizio intercorso nel momento formativo del documento, e non di quello deliberativo.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 41000 del 3 novembre 2008)
11Cass. pen. n. 36158/2008
In tema di requisiti della sentenza, la mancata sottoscrizione del presidente del collegio, ove sia presente quella dell'estensore, non integra una ipotesi di nullità, bensì un'ipotesi di mera irregolarità, suscettibile di rimedio mediante ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36158 del 19 settembre 2008)
12Cass. pen. n. 34629/2008
L'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato non costituisce una nullità assoluta (che si determina ai sensi degli artt. 178 lett. c ) e 179 n. 1 ultima parte c.p.p. in caso di omessa citazione dell'imputato ), bensì una nullità relativa che si ritiene sanata qualora non venga eccepita entro i termini di cui all'art. 181 c.p.p. (Nella specie, la relativa eccezione era stata sollevata solo con l'atto di appello, mentre avrebbe dovuto esserlo ai sensi dell'art. 491 c.p.p. nel giudizio di primo grado ).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34629 del 4 settembre 2008)
13Cass. pen. n. 10629/2003
Qualora la sentenza emessa da giudice collegiale sia priva della sottoscrizione del presidente, ricorre un'ipotesi di nullità relativa della sentenza, da far valere a pena di decadenza nell'atto di gravame.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 10629 del 7 marzo 2003)
14Cass. pen. n. 42922/2002
Nel caso in cui l'imputato, dopo aver nominato due difensori, si sia in concreto avvalso di uno solo di essi, affidandogli la propria difesa in ogni atto, adempimento o fase del procedimento, deve ritenersi che abbia inteso affidare le attività defensionali al difensore che lo ha effettivamente assistito, senza che ciò comporti la revoca della nomina al condifensore. Ne consegue che la nullità derivante dagli omessi avvisi a quest'ultimo del deposito della sentenza di primo grado e della fissazione dell'udienza davanti al giudice d'appello, configurano ipotesi di nullità relative, che devono essere eccepite nel termine di cui all'art. 491 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 181, comma 3 dello stesso codice.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 42922 del 19 dicembre 2002)
15Cass. pen. n. 44657/2001
In tema di requisiti della sentenza, la mancata sottoscrizione del presidente del collegio, ove sia presente quella dell'estensore, non integra una ipotesi di nullità - che si configura soltanto quando la mancanza di sottoscrizione sia completa, stante la previsione del terzo comma dell'art. 546 c.p.p. secondo la quale è nulla la sentenza se «manca la sottoscrizione del giudice» - bensì un'ipotesi di mera irregolarità, suscettibile di rimedio mediante ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 44657 del 13 dicembre 2001)
16Cass. pen. n. 4079/1998
L'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà di astenersi dal deporre dà luogo ad una nullità soltanto relativa che, come tale, non è rilevabile di ufficio e può essere dedotta, a pena di decadenza, esclusivamente nei termini previsti dall'art. 181 ultimo comma c.p.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4079 del 2 aprile 1998)
17Cass. pen. n. 8656/1996
Il mancato invito al teste a rendere la dichiarazione sacramentale di cui all'art. 497, comma secondo, c.p.p., configura una nullità relativa che, come prescrive l'art. 182, comma secondo, c.p.p., deve essere eccepita, dalla parte che vi assiste, prima che l'esame abbia inizio.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8656 del 24 settembre 1996)
18Cass. pen. n. 1970/1996
In materia di sequestro preventivo, quando la misura sia emessa prima che all'indagato sia stata inviata informazione di garanzia, come primo atto cui il difensore ha diritto di assistere, è necessario che il provvedimento contenga tutti i requisiti dell'informazione di garanzia e la mancanza di uno di questi determina la nullità relativa del sequestro ed il suo annullamento, quando questa sia tempestivamente eccepita. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro di un immobile per illeciti urbanistici che non conteneva pur dovendo valere anche quale informazione di garanzia, l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso dell'avvenuta nomina di un difensore di ufficio).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1970 del 24 maggio 1996)
19Cass. pen. n. 3757/1996
La nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione, prevista dall'art. 429, comma 2, c.p.p., deve ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il termine posto, a pena di decadenza, dall'art. 491, comma 1, dello stesso codice; poiché infatti la predetta omissione non attiene né all'intervento dell'imputato né alla sua assistenza o rappresentanza, la nullità che ne deriva non può ricomprendersi fra quelle di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), bensì tra quelle relative previste dall'art. 181 c.p.p., con la conseguenza che deve essere eccepita - a pena di preclusione - subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3757 del 16 aprile 1996)
20Cass. pen. n. 12723/1995
La sentenza priva della prescritta sottoscrizione del giudice è nulla. Non rientrando detta omissione in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 178, lettera a), non può essere qualificata assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., ma relativa e, come tale, suscettibile di sanatoria se non tempestivamente eccepita nei termini previsti dall'art. 181 del codice di rito. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha escluso che alla mancanza di sottoscrizione possa ovviarsi mediante la procedura della correzione di errore materiale).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 12723 del 29 dicembre 1995)
21Cass. pen. n. 7227/1995
Qualora l'imputato al quale in primo grado sia stata concessa, all'esito di giudizio ordinario, la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., per avere il giudice ritenuto ingiustificato il mancato consenso del pubblico ministero alla celebrazione del processo con rito abbreviato, venga citato per l'udienza pubblica in secondo grado, la nullità da cui è inficiato il giudizio d'appello che si sia svolto, nonostante ciò, in camera di consiglio è quella prevista dall'art. 471 c.p.p., che non può essere ricondotta alle nullità di cui all'art. 178 lett. c) stesso codice, bensì a quelle di cui al successivo art. 181, comma 1, con la conseguenza che essa rimane sanata, se non tempestivamente dedotta.(Cassazione penale,Sez. Unite, sentenza n. 7227 del 23 giugno 1995)
22Cass. pen. n. 6182/1995
L'eccezione di nullità del verbale dell'udienza preliminare, per mancata sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto (art. 142 c.p.p.), è tempestiva se proposta subito dopo l'accertamento da parte del tribunale della regolare costituzione delle parti per il dibattimento. (Nella specie il verbale di udienza preliminare, in assenza di personale di cancelleria, era stato redatto materialmente dal giudice ed era rimasto privo di sottoscrizione).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6182 del 27 maggio 1995)
23Cass. pen. n. 2902/1993
La nullità di un verbale per incertezza assoluta sulle persone intervenute alla redazione dello stesso ovvero per mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto, prevista dall'art. 142 c.p.p., rientra tra quelle relative ex art. 181 c.p.p., e, qualora si riferisca ad un verbale redatto nel corso delle indagini preliminari, deve essere eccepita nel termine indicato nell'art. 181, comma secondo, ultimo inciso, c.p.p., ed in particolare, nell'ipotesi di procedimento di riesame di provvedimento impositivo di una misura cautelare, immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti innanzi al tribunale del riesame, a pena di decadenza.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2902 del 24 luglio 1993)